Riliquidazione pensione militare under 15: aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 90 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con più di 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021 supera la tesi dell’applicazione unitaria e globale dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. La domanda originaria di ricalcolo esprime un petitum sostanziale di riliquidazione che resta identico pur nel mutamento della misura percentuale invocata. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri cessava dal servizio nel gennaio 2014, con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto. Al 31 dicembre 1995 il militare vantava un’anzianità inferiore a 15 anni.

Il pensionato ricorreva alla Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento del 44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo ostativo il possesso di un’anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, non arrotondabile. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda centrale d’appello richiama integralmente il percorso delle Sezioni riunite, che hanno affrontato l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 prima per il personale con anzianità superiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, poi per quello con anzianità inferiore. Con la sentenza n. 1/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva del militare cessato con oltre 20 anni e con anzianità tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995 va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, applicando il coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,445%.

Tale soluzione evita la duplicazione della valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e i venti anni. L’unico coefficiente compatibile con il quadro legislativo è stato individuato mettendo al numeratore 44 e al denominatore il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995 per l’accesso al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno. La marginale differenza rispetto al semplice denominatore di 18 anni si apprezza solo approssimando al millesimo, poiché al centesimo i due risultati coincidono in 2,44%.

Con la decisione n. 12/QM/2021, depositata il 9 settembre 2021, le Sezioni riunite hanno esteso il principio ai cd. under 15, affermando che la quota retributiva del militare cessato con più di 20 anni e con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Alla fattispecie in esame consegue l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento del diritto dell’appellante alla riliquidazione della quota retributiva applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, dalla data di decorrenza economica della pensione.

La Corte esclude che tale riconoscimento sia inficiato dalla circostanza che in primo grado fosse stata chiesta l’aliquota unitaria del 44%. La domanda originaria, pur imperniata sull’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, esprimeva un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione: le Sezioni riunite, dando diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte a una percentuale di ricalcolo proprio come richiesto. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascuno fino all’effettivo soddisfo. La novità dell’orientamento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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