Controllo sulla gestione finanziaria di società a controllo pubblico e tetto retributivo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 153 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico il tetto retributivo annuo omnicomprensivo fissato dall’art. 11, comma 6, del TUSP va determinato distinguendo i contributi previdenziali contrattuali, che restano esclusi dal computo, dai contributi aggiuntivi e da quelli per sanità integrativa e formazione continua, che invece vi rientrano. I contributi aggiuntivi al fondo pensione e il relativo contributo di solidarietà, non previsti dalla legge né dalla contrattazione collettiva, integrano inoltre la violazione del divieto di cui all’art. 11, comma 10, del TUSP, che vieta trattamenti ulteriori rispetto a quelli legali o contrattuali. Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni societarie verifica il rispetto di tali limiti e la loro proiezione sulle annualità non ancora esaminate e sulle posizioni del personale divenuto dirigente.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259/1958, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria della società per azioni a controllo pubblico per l’esercizio 2023. La società è controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ne detiene la maggioranza del capitale, ed è sottoposta al controllo della Corte per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2009, adottato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259/1958.
Nel corso dell’istruttoria emerge la questione del trattamento economico del direttore generale, già segnalata nelle precedenti relazioni per gli esercizi 2020 e 2021. Il socio pubblico ha richiesto un parere all’Avvocatura generale dello Stato, che ha distinto i contributi contrattuali dai contributi aggiuntivi, e ha poi chiesto alla società di adeguare il trattamento e recuperare le somme versate in eccedenza rispetto al tetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La società, rientrando tra le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP, soggiache ai principi sull’organizzazione e sulla gestione dell’art. 6, alla disciplina degli organi degli artt. 11 e ss. e alle regole sul personale dell’art. 19. Su tale base si innesta il duplice limite invocato: il tetto retributivo dell’art. 11, comma 6, del TUSP e il divieto di trattamenti ulteriori dell’art. 11, comma 10, del TUSP.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle voci retributive. L’Avvocatura generale dello Stato, nel parere richiamato, ha ritenuto che non rientrino nel tetto i contributi contrattuali al fondo pensione e al fondo di terzo pilastro, qualificabili come obbligatori alla stregua della contrattazione collettiva di settore, mentre vi rientrano i contributi aggiuntivi al fondo pensione, il contributo di solidarietà versato all’Inps, i contributi per sanità integrativa e quelli per formazione continua. La Corte recepisce tale lettura logico-sistematica, che ricerca un equilibrio tra la finalità di contenimento della spesa e la tutela retributiva e previdenziale del lavoratore, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 124 del 2017 e n. 27 del 2022.
La Sezione rileva inoltre che i contributi aggiuntivi e il contributo di solidarietà, non previsti né dalla legge né dal contratto collettivo, integrano la violazione del divieto posto dall’art. 11, comma 10, del TUSP. Il recupero delle somme è stato avviato e completato per le annualità dal 2020 al 2022, con rifusione complessiva riscontrabile tra i ricavi, e i versamenti relativi al fondo di garanzia Inps recuperati mediante compensazione.
La Corte non si limita all’esercizio esaminato. Osserva che l’esigenza di rispettare i limiti richiamati si estende alle annualità precedenti e che analoghe verifiche vanno condotte per le unità di personale passate dalla categoria dei quadri a quella dei dirigenti nel 2022, essendo divenuto applicabile il divieto dell’art. 11, comma 10, del TUSP. Sul piano contabile, il bilancio 2023 chiude con un utile netto in lieve diminuzione, interamente riportato a nuovo, e la società ha rispettato gli obiettivi di contenimento dei costi operativi fissati dal socio pubblico ai sensi dell’art. 19, comma 5, del TUSP, attestati dal Collegio sindacale.
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Nota della Redazione
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