Esigenze cautelari e condanna per associazione mafiosa nella valutazione di attualità (Cass. pen. Sez. V n. 30387 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice che valuta l’attualità delle esigenze cautelari può valorizzare la condanna per il reato di associazione di tipo mafioso anche quando la misura custodiale per quel titolo sia divenuta inefficace per il solo decorso dei termini di legge, e non per la caducazione dei presupposti genetici della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso dai fatti e l’intervenuta assoluzione per taluni capi non vincono, di per sé, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., quando il giudice abbia coerentemente ponderato proporzionalità della misura, ruolo apicale del soggetto e assenza di segnali di dissociazione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia in carcere per associazione mafiosa, chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura o, in subordine, la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il Tribunale respingeva l’appello contro il provvedimento del G.I.P. La Cassazione, su precedente ricorso, annullava con rinvio per rideterminare la scadenza del termine di fase e dei termini massimi della misura.
In sede di rinvio il Tribunale dichiarava l’inefficacia della custodia per il reato associativo e la confermava per due estorsioni aggravate, oggetto della sopravvenuta sentenza di condanna. L’imputato ricorreva per vizio di motivazione, lamentando che non erano stati considerati l’assoluzione medio tempore intervenuta per due capi e l’oltre otto anni trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha esaminato gli elementi allegati dalla difesa — l’assoluzione per due capi e il tempo decorso — ma li ha ritenuti inidonei a vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere dell’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.
La misura risale al luglio 2023 e dunque è eseguita da un tempo nettamente inferiore alla pena inflitta per i reati di cui ai capi 10) e 12), pari a cinque anni e due mesi al netto della diminuente del rito abbreviato: pieno rispetto del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha inoltre rilevato l’assenza di elementi sintomatici di una dissociazione dal contesto criminale di appartenenza.
Ha poi valorizzato la condanna ad oltre dieci anni per il reato associativo, con ruolo di capo di un’articolazione locale, osservando che una misura di minor impatto sulla libertà personale consentirebbe l’esercizio dei poteri di direzione. I reati-fine sono estorsioni aggravate dall’appartenenza ad associazione mafiosa e dal fine di agevolarla, donde l’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia.
La Corte rileva che il ricorso non affronta la maggior parte di questi punti: proporzionalità tra pena e misura, natura aggravata delle estorsioni, ruolo apicale e mancata dissociazione. Argomenti solidi e puntuali che, con la pesante condanna per il reato associativo, formano una motivazione adeguata. Correttamente il Tribunale ha valorizzato tale condanna, elemento di novità che incide sulla complessiva valutazione dell’attualità e gravità delle esigenze cautelari. Non coglie nel segno la censura difensiva circa l’impossibilità di valorizzarla per l’intervenuta inefficacia del titolo, poiché la misura è venuta meno solo per il decorso dei termini di legge, non per la caducazione dei presupposti genetici. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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