Motivazione congrua su giudicato cautelare e presunzioni ostative nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 30388 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame cautelare, la valutazione degli elementi di novità allegati dalla difesa non può prescindere dal giudicato cautelare e dal regime presuntivo dell’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., che per i delitti di associazione di tipo mafioso impone una duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice non è tenuto a superare tale sbarramento quando i fatti sopravvenuti non siano idonei a inciderlo; egli deve però dar conto nel dettaglio delle ragioni del diniego. È inammissibile per genericità il ricorso che, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limiti a riproporre gli stessi argomenti già dedotti in appello.

Il Fatto

Un indagato, detenuto in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, chiedeva la revoca o la sostituzione della misura. Il G.I.P. respingeva l’istanza, ritenendo precluso l’esame nel merito dal giudicato cautelare formatosi; il Tribunale del riesame rigettava poi l’appello, confermando la persistenza delle esigenze cautelari.

Con ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avesse ignorato i numerosi elementi di novità allegati, idonei a superare sia il giudicato sia la doppia presunzione dell’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha esaminato analiticamente tutti gli elementi di novità prospettati: la durata della detenzione, il tempo trascorso dai fatti, la richiesta di giudizio abbreviato, il carattere remoto dei precedenti penali, l’estraneità ai reati-fine, la disponibilità di un domicilio lontano dalla Lombardia, il distacco dal sodalizio e la cessazione della pericolosità sociale attestata in passato dal Tribunale di Sorveglianza.

Tali elementi sono stati tuttavia ritenuti insufficienti a superare il giudicato cautelare e la duplice presunzione dell’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. Il Tribunale ha valorizzato il ruolo di rilievo ricoperto dall’indagato, la funzione di collegamento tra l’organizzazione mafiosa e le formazioni criminali del nord Italia, la partecipazione a incontri di vertice e il coinvolgimento nel versante economico-finanziario delle attività illecite.

Sul versante delle esigenze cautelari, il provvedimento ha evidenziato i gravi precedenti in materia di stupefacenti, il rapido reinserimento dell’indagato in nuovi contesti criminali dopo lunghi periodi di carcerazione e il ruolo non marginale ivi svolto. Ne ha tratto la conclusione che gli oltre sei mesi di detenzione, la richiesta di rito alternativo e la risalente pronuncia di sorveglianza non consentissero di intaccare il regime presuntivo.

La Corte qualifica questa motivazione come logica, esauriente e dettagliata. Rileva che il ricorrente non prende posizione sui singoli passaggi, limitandosi a eccepire il superamento degli sbarramenti procedimentali per effetto delle novità già allegate: si tratta, a ben vedere, dello stesso motivo posto a fondamento dell’atto di appello.

Il Collegio sottolinea quindi che, pur a fronte di un’impugnazione evanescente, il Tribunale ha affrontato espressamente il tema proposto, esaminandolo nel dettaglio. La genericità e la manifesta infondatezza del ricorso discendono dal mancato confronto con la congrua motivazione dell’ordinanza.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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