Riesame cautelare e vincoli del giudicato interno dopo annullamento (Cass. pen. Sez. II n. 1818 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito del riesame cautelare reale, è tenuto a uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo riesaminare questioni che, pur non trattate nel giudizio rescindente, ne costituiscono i presupposti, essendosi su di esse formato il giudicato implicito interno. Ne consegue che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di profitto da reato presupposto ex d.lgs. n. 231 del 2001, il Tribunale deve previamente verificare la possibilità del sequestro diretto della liquidità rinvenuta nelle casse sociali e, solo in caso di incapienza, disporre il sequestro per equivalente, dandone in ogni caso compiuta motivazione sul periculum in mora, non essendo sufficiente il richiamo alla natura fungibile del denaro.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, aveva rigettato l’istanza presentata dall’indagato avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, in forma diretta, di denaro sino all’importo di euro 700.985,60 nei confronti dell’amministratore, ovvero, in alternativa, della società, e in via sussidiaria per equivalente verso entrambi, in relazione al delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen. e all’illecito amministrativo di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001.
La vicenda giungeva in Cassazione dopo che la Sesta Sezione penale, con precedente sentenza di annullamento con rinvio, aveva censurato l’ordinanza che, in sede di riesame, aveva escluso la configurabilità del profitto confiscabile. Il ricorrente lamentava la violazione dei vincoli del giudizio di rinvio e il difetto di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto che la decisione impugnata non si è compiutamente misurata con la portata del dictum di legittimità, richiamando il principio per cui il giudice del rinvio deve rispettare anche le premesse logico-giuridiche dell’annullamento, sulle quali si è formato il giudicato implicito interno, come affermato da Sez. 4, n. 22603 del 22.05.2024, Sez. 2, n. 25891 del 07.04.2021 e Sez. 6, n. 11641 del 20.02.2018.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto preclusa ogni valutazione sul sequestro disposto verso la società, in difetto di impugnazione di quest’ultima, e aveva considerato il vincolo per equivalente verso l’amministratore del tutto corretto, rinviando alla fase esecutiva l’individuazione dei beni. Tale impostazione confligge con i vincoli dell’art. 627 cod. proc. pen., poiché, secondo le statuizioni della Cassazione, la posizione della persona giuridica costituisce la base logica delle verifiche richieste, a prescindere dall’impugnazione della società.
Seguendo l’ordine logico-giuridico della sentenza di annullamento, la Corte esclude anzitutto la possibilità del sequestro diretto verso il ricorrente, in ragione della reale autonomia della società diretta fruitrice del profitto. Poiché il profitto è costituito dall’indebito utilizzo di una somma erogata da un ente pubblico in favore di una società commerciale, la liquidità presente nelle casse sociali è suscettibile di confisca diretta, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. e dell’art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, previa verifica del periculum in mora. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 36959 del 24.06.2021, secondo cui la motivazione è adeguata quando si sofferma sulle ragioni per cui le res potrebbero essere modificate, disperse o alienate, ed esclude ogni automatismo fondato sulla natura fungibile del denaro, come chiarito da Sez. 3, n. 9206 del 07.11.2023.
Solo in via subordinata, in caso di incapienza dei liquidi sociali, potrà essere confermato il sequestro per equivalente, sia verso la società sia verso l’amministratore, con compiuta evidenziazione del periculum in mora. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame dell’istanza ex art. 324 cod. proc. pen., restando assorbiti gli ulteriori profili.
Nota della Redazione
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