Misura cautelare in appello, termine di dieci giorni solo ordinatorio (Cass. pen. Sez. V n. 30386 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto dall’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., ha funzione meramente ordinatoria e non è stabilito a pena di inefficacia quanto alla misura coercitiva disposta in sede di appello dal tribunale, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, e poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. La clausola di riserva contenuta nel secondo periodo della disposizione, che richiama l’art. 310, comma 3, cod. proc. pen., è riferita proprio a tale ipotesi: poiché l’esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura in appello resta sospesa fino alla sua definitività, manca quel diretto e immediato impatto sulla libertà personale che sola giustifica la sanzione processuale. Da ciò consegue che il divieto di rinnovo della misura, operante in presenza di eccezionali esigenze cautelari, non è applicabile alla fattispecie e le esigenze cautelari vanno valutate secondo l’ordinario canone di giudizio.

Il Fatto

Il tribunale aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata dall’art. 416 bis.1 cod. pen., in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. che aveva respinto la richiesta. Su ricorso dell’imputato, la Cassazione aveva annullato con rinvio, limitatamente alla gravità indiziaria dell’episodio estorsivo e alle esigenze cautelari per il reato associativo e per la restante estorsione.

Ricevuti gli atti, il tribunale ha nuovamente disposto la custodia in carcere. Il difensore ha impugnato per cassazione, deducendo la tardività della decisione rispetto al termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti e la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, per assenza di riscontri e non attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la portata dell’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen. L’obbligo di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, dopo l’annullamento con rinvio su ricorso dell’imputato, riguarda anche il caso in cui la misura annullata sia stata disposta in sede di appello: la prima parte della norma non distingue tra l’ordinanza di conferma emessa ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e quella che ha applicato la misura.

Il thema decidendum si sposta allora sulla sanzione dell’inefficacia, che il secondo periodo della disposizione collega alla misura disposta in sede di rinvio “salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310 comma 3”. La clausola di riserva richiama proprio l’ipotesi della misura disposta in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la cui esecuzione è sospesa fino alla definitività della decisione. Da qui la conclusione: la sanzione opera soltanto per l’ordinanza emessa a seguito di annullamento del provvedimento di conferma, la cui esecutività è immediata, come già chiarito da Sez. I n. 5163 del 21.10.1998, Rv. 211890.

La distinzione trova fondamento razionale e sistematico: solo il provvedimento che incide immediatamente sullo status libertatis giustifica il rigore sanzionatorio, mentre per quello la cui esecuzione è procrastinata alla definitività prevale la funzione meramente ordinatoria del termine. Ne deriva l’estraneità al caso del divieto di rinnovo e del canone dell’eccezionalità delle esigenze cautelari postulato dall’ultima parte del comma 5 bis; assorbita resta la questione della collocazione temporale dell’ordinanza impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il ricorrente, contestando la disponibilità di armi e la natura estorsiva delle pretese, rimette in discussione la gravità indiziaria coperta dal giudicato cautelare. Il tribunale ha invece valorizzato le richieste estorsive formulate dal carcere, i pestaggi, la reiterazione della pretesa e i contatti con soggetti inseriti nella criminalità organizzata. Il distacco dal gruppo criminale non è stato ritenuto significativo, non essendo seguito da un allontanamento dal più ampio contesto associativo, come confermano le intercettazioni e la permanenza del reato contestato. La motivazione supera quindi le censure e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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