Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 30392 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il ruolo di amministratore di fatto può essere desunto da una pluralità di fonti dichiarative convergenti, che ricond ucono al soggetto l’esercizio effettivo e continuativo delle funzioni gestorie e dell’assetto organizzativo dell’azienda. Il motivo di ricorso che solleciti una diversa ricostruzione del fatto o una rilettura del compendio probatorio è inammissibile, perché estraneo al vaglio di legittimità. La mancanza di specificità del motivo, richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., va apprezzata anche per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata dichiarata colpevole, in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata e in appello dalla Corte d’appello di Napoli, di bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte territoriale ha confermato la condanna, riconoscendole il ruolo di amministratrice di fatto della società fallita e la riferibilità delle operazioni distrattive contestate.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al ruolo gestorio, alla prova delle distrazioni e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, l’impugnazione è finalizzata a una diversa, non consentita, ricostruzione del fatto; dall’altro, essa reitera motivi già proposti in appello e da quel giudice congruamente vagliati e puntualmente disattesi. In sede di legittimità non è consentito procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né adottare autonomi parametri di valutazione.
I motivi, più che specifici come richiede l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti: omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui la mancanza di specificità va apprezzata non solo per la genericità, ma anche per il difetto di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sono citate anche Sez. V n. 28011 del 2013, Sez. II n. 11951 del 2014 e Sez. II n. 42046 del 2019.
Nel merito della doglianza sul ruolo gestorio, la Corte rileva che i giudici di appello hanno ricostruito la riferibilità della società alla ricorrente su una pluralità di indicatori: l’identità della sede sociale con quella di altre società amministrate dalla ricorrente; le dichiarazioni di dipendenti della fallita e di altre società a lei riferibili; le dichiarazioni del locatore dell’immobile e del consulente fiscale; e infine le dichiarazioni dell’amministratrice formale, che ha riferito le circostanze della propria nomina su insistente richiesta della ricorrente. Il ruolo gestorio di fatto è stato dunque tratto da una pluralità di fonti coerenti, valorizzando indicatori conformi a quelli enucleati dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva (Sez. V n. 7437 del 2021).
Quanto all’attività distrattiva, i giudici di merito hanno dato atto della disponibilità in capo alla società di attrezzature e macchinari non rinvenuti e dei prelievi effettuati prima del sub-ingresso del nuovo amministratore. Stante il ruolo simulato dell’amministratore formale, i prelievi sono stati ricondotti alla ricorrente, unica di fatto delegata a operare sul conto. La prova è stata scrutinata con lettura sinergica e non frammentata, nel rispetto dei canoni di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Infine, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce che il giudizio di merito è insindacabile in sede di legittimità purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. È la meritevolezza del beneficio a richiedere apposita motivazione, mentre l’esclusione è adeguatamente motivata quando il giudice indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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