Prescrizione in appello e obbligo di assoluzione nel merito civile (Cass. pen. Sez. V n. 30391 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e ad adottare le conseguenti statuizioni civili secondo i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021. Stante la presenza della parte civile, egli è tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito e a confrontarsi con le doglianze dell’appellante. Non integra inutilizzabilità l’acquisizione di documentazione informatica messa a disposizione dall’ente pubblico e dall’istituto di credito, trattandosi di acquisizione documentale ex art. 234 cod. proc. pen., che non richiede decreto di sequestro né estrazione di copia forense. La questione di riconducibilità del fatto all’art. 131-bis cod. pen., non devoluta con i motivi di appello, è inammissibile perché nuova.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Avellino, aveva dichiarato non doversi procedere per tutti i fatti ascritti all’imputata perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili di primo grado in favore del Comune costituito parte civile. I reati contestati erano truffa aggravata e falso ideologico, avvinti in continuazione.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo l’omessa valutazione delle doglianze sull’attribuzione soggettiva della condotta, la inutilizzabilità dei dati informatici acquisiti senza decreto di sequestro e senza copia forense, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e la revoca dell’esame di un teste.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama anzitutto il principio delle Sezioni Unite n. 36208 del 28.03.2024, secondo cui il giudice di appello, in presenza di parte civile, non può arrestarsi alla causa estintiva ma deve verificare l’eventuale evidenza dell’innocenza. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale si fosse discostata da tale regola per non aver replicato alle doglianze specifiche.

La censura è respinta. I giudici di merito hanno escluso l’evidenza della prova liberatoria sulla base di un corposo materiale probatorio: i mandati di pagamento, i riepiloghi retributivi e le buste paga acquisiti dall’ente locale, la consulenza tecnica del pubblico ministero e le dichiarazioni del segretario comunale. Da tali fonti era emerso che l’imputata, responsabile del settore economico-finanziario, aveva alterato i mandati elaborati dal sistema informatico, accreditandosi somme superiori a quelle dovute.

Sul piano della inutilizzabilità la Corte distingue nettamente. Il principio della copia forense opera quando il sequestro sia realizzato mediante ablazione fisica delle memorie. Nel caso concreto non vi fu alcun sequestro di dati informatici: la documentazione fu prodotta dal Comune e dall’istituto di credito tesoriere. Si è trattato, dunque, di acquisizione documentale ex art. 234 cod. proc. pen., per la quale non erano necessari né il decreto di sequestro né l’estrazione della copia informatica.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., il tema è dichiarato inammissibile perché inedito rispetto ai motivi di appello. Infine, la doglianza sulla revoca del teste è giudicata generica: il potere giudiziale di revoca per superfluità delle prove già ammesse è più ampio di quello di ammissione iniziale, e la motivazione fornita dal giudice dibattimentale, raffrontata al materiale acquisito, non risulta sconfessata. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *