Estorsione tentata, danno di speciale tenuità e pena sostitutiva: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 5974 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato non solo in sé ma anche negli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, restando irrilevante la sua capacità di sopportare il danno. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza con le aggravanti costituiscono valutazioni discrezionali di merito, sindacabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il rigetto della conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, fondato su prognosi sfavorevole di non reiterazione, integra un giudizio di merito incensurabile se non si esaurisce nella sola gravità astratta del reato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 09.05.2024, con la quale era stato condannato per tentata estorsione con minacce di morte e con l’uso di un’arma che appariva vera, in danno di un soggetto passivo, condotta posta in essere anche alla presenza di un testimone.

Con quattro motivi lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante del danno di particolare tenuità, alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, alla omessa conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di estorsione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, incentrato sull’art. 62 n. 4 cod. pen., è stato ritenuto indeducibile perché si risolveva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.

Nel merito, la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’attenuante, tenuto conto dell’importo non irrisorio della somma oggetto della tentata estorsione e della obiettiva gravità delle minacce di morte, formulate con un’arma apparentemente vera e prospettando alla persona offesa di essere già stato in carcere.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2 n. 5049 del 22.12.2020, dep. 09.02.2021, Rv. 280615).

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, involgendo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: tale è quella che, per giustificare l’equivalenza, la ritiene la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, Rv. 245931).

Quanto alla mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, il giudice di merito ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, tipicamente di merito, non scaduto nell’illogicità perché non esaurito nella sola gravità astratta del reato ma esteso agli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato. Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato indeducibile per la sua natura meramente riproduttiva delle ragioni d’appello, già vagliate e disattese. La condanna ha comportato il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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