Confisca allargata e assoluzione dal reato spia: no alla restituzione dei beni (Cass. pen. Sez. II n. 3772 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., il motivo di ricorso che censura il difetto di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra beni e reato è aspecifico, perché riguarda un presupposto proprio della confisca ordinaria ex art. 240 cod. pen. e non la misura di sicurezza patrimoniale applicata. L’assoluzione dal reato spia di intestazione fittizia non osta al mantenimento del vincolo quando la confisca sia disposta, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., in relazione al coimputato condannato per il reato associativo. Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a rispondere in concreto ai motivi generici, e sul punto non è configurabile il vizio di omessa motivazione. La fondatezza di censure di natura processuale non consente di rilevare il vizio a fronte di un motivo di impugnazione ab origine aspecifico.

Il Fatto

La difesa del ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 14 maggio 2024, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro dell’11 dicembre 2023. Con quest’ultima era stato dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di revoca del sequestro preventivo relativo ai saldi di conto corrente accesi presso vari istituti di credito, al capitale sociale e all’intero compendio aziendale di una società.

Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. Davanti alla Suprema Corte la difesa deduce violazione di legge e illogicità della motivazione sotto tre profili: la ritenuta non autonoma impugnabilità dell’ordinanza del giudice del dibattimento, la mancata valutazione delle censure sul nesso di pertinenzialità e l’erronea configurazione di una preclusione processuale per la pendenza del ricorso per cassazione proposto dall’imputato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte muove dal contrasto interpretativo sull’autonoma impugnabilità dell’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione dei beni sequestrati. Da un lato un orientamento esclude l’appello cautelare e il ricorso per cassazione, ammettendo l’impugnazione unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen.; dall’altro si ritiene esperibile l’appello cautelare per il provvedimento adottato dopo la sentenza dibattimentale.

Anche ammettendo la tesi difensiva e ritenendo insussistente la preclusione processuale rilevata dal Tribunale, per la diversità delle statuizioni aggredite dalle due impugnazioni, il collegio esclude che tali criticità inficino il provvedimento impugnato. La fondatezza dei motivi di natura processuale non consente, a fronte di un motivo ab origine aspecifico, di rilevare il vizio di omessa motivazione.

Il nucleo della decisione riguarda la censura sulla carenza di motivazione circa la pertinenzialità tra i beni in sequestro e i reati attribuiti agli altri indagati. La Corte rileva che la difesa non ha proposto un vero appello cautelare avverso l’ordinanza dell’11 dicembre 2023 e che nessuna risposta era dovuta dal Tribunale del riesame: la Corte di appello aveva richiamato le argomentazioni della sentenza di merito, che dava conto delle ragioni del permanere del vincolo nonostante l’assoluzione e la revoca formale della confisca.

La Corte precisa che si verte in tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. per tutti i reati, compreso il delitto associativo, essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Richiamando le Sezioni unite n. 27421 del 25/02/2021, la Corte qualifica la confisca in casi particolari come misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, che non colpisce il prezzo o il profitto del reato ma beni del reo non giustificabili e di valore sproporzionato rispetto al reddito. La differente natura rispetto alla confisca ordinaria esclude che rilevi il nesso di pertinenzialità: il motivo, costruito su tale presupposto, è aspecifico.

La Corte richiama inoltre Sez. II n. 23890 del 01/04/2021, secondo cui l’assoluzione dal delitto di intestazione fittizia osta alla confisca, ma, accertata la sussistenza oggettiva del reato in capo al coimputato, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta in relazione a tale soggetto. Il difetto di motivazione dell’appello su motivi generici, proposti insieme ad altri specifici, non è oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *