Notifica in appello al difensore e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. V n. 30396 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio validamente eletto o dichiarato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere dedotta entro i termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen. e non può essere rilevata d’ufficio. Essa si converte in nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. solo quando l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La notifica presso lo studio del difensore di fiducia è di norma idonea a determinare quella conoscenza, in ragione del rapporto fiduciario che lega assistito e patrocinatore. Ne consegue che la relativa eccezione, non proposta nel giudizio di appello dal difensore comparso, è tardiva e la questione non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia aggravata di cui agli artt. 81 e 612, comma 2, cod. pen. in danno di una persona offesa, con condanna alla pena della reclusione e al risarcimento del danno. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 15/10/2025, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado concedendo la sospensione condizionale e condannando l’appellante alla refusione delle spese di assistenza sostenute nel grado dalla parte civile.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, tra cui la dedotta nullità della citazione in appello per essere stata notificata presso il difensore anziché nel domicilio dichiarato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria, la carente contestazione dell’aggravante, il difetto di motivazione su minaccia, dolo e responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la questione processuale relativa alla notificazione della citazione in appello. Il fatto è dato per pacifico: a fronte di una originaria elezione di domicilio presso il difensore e di una successiva dichiarazione presso l’abitazione, la citazione è stata effettuata solo presso il difensore in qualità di domiciliatario. La Corte non nega il dato, ma esclude che esso fondi la dedotta nullità.
Il percorso argomentativo si snoda sul regime della nullità. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. V n. 27546 del 03/04/2023 e Sez. I n. 33143 del 01/07/2025 — afferma che la notifica in luogo diverso dal domicilio dovuto genera una nullità a regime intermedio, soggetta ai termini di deduzione dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo che risulti in concreto inidonea a consentire la conoscenza effettiva. Viene altresì richiamata Sez. IV n. 21533 del 07/05/2025, per la quale la notifica presso lo studio del difensore di fiducia è di norma idonea a determinare quella conoscenza, proprio in virtù del rapporto fiduciario.
Nel caso concreto non emergono indici contrari a tale inferenza. Il difensore era munito di procura speciale e l’imputato non offre elementi che smentiscano la presunzione di conoscenza. Sotto il profilo della tempestività, la Corte rileva la carenza di tempestiva deduzione: il difensore di fiducia, comparso all’udienza del 15/10/2025, nulla ha eccepito in ordine alla notifica. La questione è pertanto inammissibile perché non coltivata nei termini decadenziali.
Quanto alla rinnovazione dell’istruttoria, la Corte di appello aveva motivato il diniego sulla superfluità dell’integrazione documentale, essendo la circostanza dell’esasperazione per il credito vantato già pacifica in atti e irrilevante. Il ricorso non si confronta con tale motivazione se non in termini generici. Analogamente, sul motivo relativo alla contestazione dell’aggravante, il Collegio richiama Sez. V n. 25222 del 14/07/2020, secondo cui l’aggravante di natura valutativa può essere contestata anche mediante il riferimento normativo, come avvenuto nel caso esaminato.
Sugli ulteriori motivi la Corte conferma la congruità della motivazione territoriale: sulla capacità intimidatoria delle espressioni, sul dolo desumibile dall’insistenza pervicace, sull’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. per la condotta abituale e protratta, e sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso, che invoca genericamente il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., è rigettato con condanna alle spese processuali. Nulla si dispone sulle spese della parte civile, essendo la memoria tardiva rispetto ai termini dell’art. 611 cod. proc. pen., calcolati con riferimento alla prima udienza di rituale citazione.
Nota della Redazione
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