Annullata ordinanza su cumulo per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. 1 n. 3293 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio moderatore del quintuplo previsto dall’art. 78 cod. pen. trova applicazione al cumulo delle pene concorrenti, operando il calcolo sulla pena-base del reato più grave, determinata prescindendo dall’aumento per la continuazione ma includendo l’aumento per le aggravanti. La motivazione del giudice dell’esecuzione che escluda l’applicazione di tale limite deve specificare quali reati siano stati commessi dopo l’esecuzione di precedenti sentenze e in quale data abbia avuto inizio tale esecuzione; in mancanza, l’ordinanza è affetta da motivazione apparente ed è suscettibile di annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione dell’art. 78 cod. pen. in relazione a un provvedimento di cumulo emesso il 5 marzo 2025, che aveva determinato la pena complessiva in otto anni e venti giorni di reclusione, oltre a pene pecuniarie. Il giudice aveva ritenuto il cumulo non soggetto ai limiti previsti dalla disposizione, poiché alcuni reati erano stati commessi dopo l’esecuzione della pena irrogata con precedenti sentenze.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione dell’articolo relativo al cumulo e la mancata indicazione delle ragioni ostative all’applicazione del criterio moderatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente osservato che l’assunto della difesa era corretto: il calcolo per l’applicazione del criterio moderatore deve essere operato partendo dalla pena-base del reato continuato, che nel caso di specie era stata determinata in un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, ridotta per il rito. Il quintuplo di tale pena risulta pertanto pari a sei anni e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, misura inferiore a quella complessivamente indicata nel cumulo.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 78 cod. pen., per individuare la più grave delle pene concorrenti nel reato continuato occorre prescindere dall’aumento per la continuazione, ma si deve tener conto dell’aumento relativo alle aggravanti, compresa la recidiva.
Il vizio riscontrato nell’ordinanza impugnata è stato individuato nella motivazione apparente: il giudice dell’esecuzione non aveva chiarito quali fossero i reati commessi dopo l’esecuzione della pena inflitta con precedenti sentenze, quali fossero tali precedenti sentenze e in che data avesse avuto inizio l’esecuzione. Tale carenza è stata considerata decisiva e assorbente.
La Corte ha inoltre precisato che la richiesta originaria non aveva ad oggetto le pene residue al netto del presofferto, ma le pene principali, al lordo del presofferto.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
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Nota della Redazione
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