Divieto di pene sostitutive nei reati ostativi e patteggiamento illegale (Cass. pen. Sez. 2 n. 686 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale, ex art. 188 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che disponga la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità per un reato rientrante nel novero dei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, l. n. 354/1975. L’art. 59, lett. d), l. n. 689/1981, come novellato dall’art. 71, lett. g), d.lgs. n. 150/2022, vieta espressamente tale sostituzione. Il principio di successione di leggi penali nel tempo, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., opera solo per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Con sentenza del 12 dicembre 2024, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze applicava, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1000 di multa per i reati di rapina impropria aggravata (art. 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.), lesione personale aggravata e porto di arma. La pena principale veniva sostituita, con il consenso delle parti, con la pena dei lavori di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e 53 e 56-bis l. n. 689/1981.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, deducendo un unico motivo di violazione di legge con riferimento all’art. 59, lett. d), l. n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, lett. g), d.lgs. n. 150/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità configura un’ipotesi di pena illegale. L’art. 59, lett. d), l. n. 689/1981, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, esclude espressamente dal catalogo dei delitti punibili con pene sostitutive quelli di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, l. n. 354/1975, ossia i reati ostativi.
Il delitto di rapina impropria aggravata dall’uso dell’arma, per cui era intervenuto patteggiamento, rientra in tale elenco ostativo. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 34380 del 2025, che ha già chiarito come l’applicazione di una pena sostitutiva per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. integri un’ipotesi di pena illegale, ostandovi l’espresso divieto.
La Corte ha poi escluso l’applicabilità del diverso principio di cui a Sez. 2, n. 35181 del 2025, che ha limitato l’operatività del divieto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, in applicazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. Tale criterio di favor rei non poteva trovare applicazione nella fattispecie concreta, trattandosi di fatto contestato successivamente al 30 dicembre 2022.
Pertanto, il Collegio ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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