Calunnia: ricorso inammissibile se chiede una lettura alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30560 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove acquisite, senza dimostrare vizi logici del provvedimento impugnato, è inammissibile. La valutazione complessiva delle prove, operata dal giudice di merito con doppia pronuncia conforme, è sindacabile solo se manifestamente illogica. La mancata rinnovazione istruttoria è legittima quando il giudice accerta l’assenza dei presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen., per l’estraneità della prova richiesta rispetto all’oggetto dell’imputazione. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati in primo grado per il delitto di calunnia; la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 28.03.2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia i due hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata acquisizione di documentazione ritenuta rilevante dalla difesa e l’insussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Un ulteriore motivo riguardava la posizione di una delle ricorrenti, asseritamente estranea, sul piano intenzionale, alla condotta posta in essere dall’altro imputato. La questione approda quindi davanti alla Sezione VII per la verifica dei vizi di legittimità dedotti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il ricorso è comune e si fonda su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Su questa base ne dichiara l’inammissibilità.
Quanto alla mancata acquisizione della documentazione, il Collegio osserva che la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4, ha fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen., per l’estraneità della prova, anche sotto il profilo temporale, rispetto all’asta oggetto dell’imputazione.
Sul piano della sussistenza del fatto, oggettivo e soggettivo, la Corte precisa che, a prescindere dall’intervenuta archiviazione delle denunce, la motivazione delle conformi pronunce di merito non è manifestamente illogica; il ricorso ne sollecita invece una lettura alternativa, non consentita in sede di legittimità.
Il giudice di merito ha esaminato l’intera documentazione unitamente alle prove dichiarative, operando una valutazione complessiva che valorizza la tempistica della denuncia e specifica, alle pagine 4-5, le condotte accertate e non contestate: la presenza di uno dei ricorrenti presso lo studio notarile l’ultimo giorno utile per le offerte e in Tribunale il giorno dell’asta, la mancata indicazione all’avvocato del nome del farmacista nel cui interesse sarebbero state rivolte le minacce, la presentazione della denuncia a distanza di un anno dai fatti. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili, per ragioni di logica, con la tesi delle vittime di estorsione e idonei a dimostrare la volontà di denunciare soggetti di cui si conosceva l’innocenza, per vendicarsi dell’acquisto all’asta di beni di famiglia, paralizzare il trasferimento dell’immobile e attivare le procedure di ristoro per le vittime di estorsione.
Quanto alla posizione dell’altra ricorrente, la censura di estraneità è manifestamente infondata: ella non solo aveva aderito alle denunce, ma era legale rappresentante della società che aveva avanzato la richiesta di ristoro compensativo. La motivazione, priva di manifeste illogicità e adottata da una doppia conforme, rende il ricorso inammissibile perché orientato a una lettura alternativa delle prove, con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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