Rifiuto di atti d’ufficio: obbligo di coadiuvare nell’arresto in flagranza anche se in corso di esecuzione (Cass. pen. n. 26693/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di rifiuto di atti d’ufficio, l’agente di polizia giudiziaria che, pur avendo piena contezza di un tentativo di rapina in corso e dell’intervento di un collega, omette di fornire ausilio, integra la fattispecie di cui all’art. 328, comma 2, cod. pen., atteso che la condotta di coadiuvare nell’esecuzione dell’arresto obbligatorio in flagranza costituisce un atto d’ufficio doveroso, la cui omissione, in presenza di un’urgenza sostanziale oggettivamente percepibile, assume valenza di rifiuto.
L’arresto in flagranza non può ritenersi già eseguito fino a quando le forze dell’ordine non abbiano il pieno e sicuro controllo sul soggetto fermato; la circostanza che i rapinatori non fossero stati ancora ammanettati e tentassero la fuga esclude che l’arresto fosse concluso, rendendo configurabile l’obbligo di intervento per il collega sopraggiunto.
Il giudizio sulla effettiva possibilità dell’agente di scorgere quanto accadeva all’interno del locale commerciale, in presenza di adesivi sulla vetrina, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, come quella che valorizzi la circostanza che l’imputato si era avvicinato ai vetri sostando e guardando all’interno, anche con occhiali, e che si era poi allontanato con atteggiamento circospetto, sintomatico della piena consapevolezza dell’illecito.
La particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è configurabile quando la condotta di un appartenente alle forze dell’ordine che ometta di intervenire in ausilio di un collega impegnato a fronteggiare due rapinatori, per la sua gravità oggettiva e l’offensività concreta, non può essere considerata di minima offensività.
Il Fatto
L’imputato, agente di polizia penitenziaria e, per tale ragione, qualificato come agente di polizia giudiziaria, veniva condannato per il reato di omissione di atti d’ufficio. La vicenda traeva origine dal fatto che l’imputato, mentre si trovava all’esterno di una tabaccheria, aveva visto un collega all’interno del locale intento a tentare di fermare due rapinatori, minacciandoli con l’arma di servizio. L’imputato, anziché intervenire in ausilio del collega, si era allontanato, prelevando delle sigarette da un vicino distributore automatico, omettendo di coadiuvare nell’esecuzione dell’arresto obbligatorio in flagranza.
Il Tribunale condannava l’imputato, e la Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna, ritenendo provato che l’imputato aveva avuto piena contezza del tentativo di rapina e dell’intervento del collega, e che aveva volontariamente deciso di non intervenire. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione di legge in relazione all’omessa individuazione dell’atto d’ufficio e al diniego della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla ricostruzione del fatto e alla effettiva possibilità per l’imputato di scorgere quanto accadeva all’interno della tabaccheria. I giudici di merito, con valutazione concordante, avevano individuato plurimi elementi fattuali sulla base dei quali avevano affermato che l’imputato aveva avuto piena contezza della situazione: i video delle telecamere mostravano che l’imputato si era avvicinato ai vetri, sostando e guardando all’interno; la presenza di adesivi era stata ritenuta non ostativa alla vista, anche perché l’imputato era munito di occhiali; la successiva condotta di allontanarsi con atteggiamento circospetto, guardandosi le spalle, era stata valorizzata come sintomatica della consapevolezza dell’illecito. La Corte ha ribadito che tali apprezzamenti di fatto sono insindacabili in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui l’atto d’ufficio era già stato compiuto. Ha osservato che l’arresto in flagranza non può ritenersi eseguito fino a quando l’agente non abbia il pieno e sicuro controllo sul soggetto fermato. Nel caso di specie, il collega aveva difficoltà a contenere i due rapinatori, uno dei quali tentava di darsi alla fuga, e l’altro cercava di disarmarlo. La circostanza che non fossero stati ancora ammanettati e che tentassero la fuga escludeva che l’arresto fosse concluso. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il reato di rifiuto di atti d’ufficio si configura anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi, e l’inerzia del soggetto obbligato assume valenza di rifiuto.
La Corte ha infine rigettato il terzo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non meramente assertiva, avendo la Corte territoriale descritto e valutato la gravità della condotta di un appartenente alle forze dell’ordine che omette di intervenire in ausilio di un collega impegnato a fronteggiare due rapinatori, escludendo che la condotta potesse essere considerata di minima offensività. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.