Obbligo motivazionale per aumenti indennizzo riparazione ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 7300 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la determinazione dell’indennizzo deve avvenire, quale criterio ordinario, mediante il calcolo aritmetico basato sul rapporto tra il tetto massimo di cui all’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di sei anni, moltiplicato per i giorni di detenzione subita. Il giudice può discostarsi da tale parametro in via equitativa solo quando la perdita della libertà abbia prodotto effetti devastanti, con conseguenze personali e familiari di rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia. In ogni caso, la liquidazione equitativa non è arbitraria: il giudice deve dare conto in maniera puntuale dei criteri seguiti e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore rispetto alle ricorrenti conseguenze della privazione della libertà, tanto più rigorosamente quanto più specifiche e documentate siano le allegazioni del richiedente. La natura indennitaria della riparazione esclude l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, proprie del danno risarcibile, ma non esonera dall’onere di motivazione. Il controllo del giudice di legittimità è limitato alla logicità della motivazione e alla non arbitrarietà dei criteri utilizzati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, quale giudice della riparazione, aveva accolto la domanda presentata ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. da un professionista, già detenuto in regime di arresti domiciliari per centoventotto giorni, in un procedimento nel quale era stato poi assolto con formula piena per i reati contestatigli, con sentenza divenuta irrevocabile.
Il richiedente lamentava, oltre alla privazione della libertà, il danno patrimoniale derivante dalla sospensione dall’albo professionale per diciotto mesi, la perdita economica per il mancato utilizzo delle certificazioni SOA, quantificata in un range tra determinate somme, nonché il danno all’immagine per la diffusione della notizia su testate giornalistiche. La Corte territoriale aveva liquidato un indennizzo complessivo, riconoscendo la sussistenza di “ulteriori e specifici nocumenti”, ma senza indicare i criteri seguiti per la quantificazione della somma ulteriore rispetto al calcolo aritmetico.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso attinenti alla quantificazione dell’indennizzo, ravvisando il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte del giudice della riparazione, assorbite le ulteriori censure e irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.
La Corte ha ricostruito i princìpi fissati dalle Sezioni Unite n. 1 del 13/01/1995 e Sezioni Unite n. 24287 del 09/05/2001, secondo cui la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano la valutazione congiunta della durata della custodia e delle conseguenze della privazione della libertà, partendo dal parametro aritmetico del rapporto tra il tetto massimo di euro 516.456,90 e il termine di sei anni di custodia cautelare, parametro poi integrabile in aumento o in diminuzione. La giurisprudenza successiva ha precisato che il ricorso all’equità in luogo del calcolo aritmetico è legittimo solo in caso di effetti lesivi maggiori, come il danno alla salute psichica, la perdita dell’attività lavorativa o lo strepitus fori, purché debitamente allegati e circostanziati.
Quanto alla natura dell’istituto, la Corte ha escluso che la riparazione, avendo natura indennitaria e non risarcitoria, possa essere liquidata applicando le tabelle del Tribunale di Milano, richiamando il principio secondo cui il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente purché in modo non illogico e motivatamente ragionevole, come ribadito da Sez. 4 n. 40721 del 17/10/2024.
Tuttavia, proprio la natura equitativa della liquidazione non esonera il giudice dal dare conto dei criteri seguiti. La quantificazione non può essere frutto di valutazioni arbitrarie, ma deve corrispondere ai criteri di adeguatezza e ragionevolezza. L’onere motivazionale è tanto più rigoroso quanto più puntuali e documentate siano le allegazioni del richiedente: nel caso di specie, avendo la Corte territoriale riconosciuto l’esistenza di ulteriori nocumenti ma avendo quantificato la somma senza prendere in considerazione le allegazioni difensive e senza indicare i parametri utilizzati, la motivazione è risultata carente.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell’indennizzo, con rinvio alla Corte d’appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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