Inammissibile il ricorso reiterativo: onere di critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 32516 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo così la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile anche al delitto tentato, quando dalle modalità del fatto possa desumersi con certezza, in base a un preciso giudizio ipotetico, che il pregiudizio per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. Il danno, per integrare l’attenuante, deve essere lievissimo, e la sua valutazione è sindacabile in cassazione nei soli limiti del vizio di motivazione. Il bilanciamento delle circostanze rilevanti in bonam e in malam partem, operato dal giudice di merito per adeguare la pena al fatto, costituisce vaglio di merito inaccessibile nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di furto con strappo. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30.10.2025, ha parzialmente riformato la decisione di condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; vizio di motivazione sulla quantificazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. La questione centrale attiene alla deducibilità in legittimità di doglianze già formulate in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, e lo dichiara reiterativo. Il ricorso si fonda infatti su argomenti che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali censure, osserva il Collegio, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., è giudicato manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza a Sezioni Unite n. 28243 del 28.03.2013, secondo cui nei reati contro il patrimonio l’attenuante è applicabile anche al delitto tentato quando, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, possa desumersi con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima. Nel caso concreto il giudice di merito ha fatto ricorso, in modo persuasivo e non illogico, all’indicazione del tipo di cellulare trafugato, indicatore utile a parametrarne il valore nello scrutinio sull’attenuante.

La Corte ribadisce che il danno derivante da reato, per rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena, deve essere lievissimo, richiamando sul punto Sez. II n. 5049 del 22.12.2020, Sez. IV n. 6635 del 19.01.2017 e Sez. IV n. 8530 del 13.02.2015.

Quanto al terzo motivo, concernente la riduzione di pena per le attenuanti generiche, la Corte lo dichiara manifestamente infondato: il ricorso non coglie specifici vizi motivazionali o errori di diritto nel costrutto della Corte distrettuale, che ha operato un adeguato bilanciamento delle situazioni rilevanti in bonam e in malam partem, onde adeguare la pena al fatto secondo un vaglio di merito inaccessibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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