Sequestro di fatture non pertinenti motivazione apparente divieto integrazione giudice (Cass. pen. Sez. III n. 1240 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio è affetto da nullità quando la motivazione si limiti a clausole di stile, come la formula "ritenuto che sia fondamentale acquisire", senza descrivere la condotta ipotizzata, la relazione tra i beni e il reato e la concreta finalità probatoria perseguita. L’obbligo motivazionale deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione delle cose con il reato e alla natura del bene da vincolare. Il tribunale del riesame non può supplire alla carenza motivazionale del decreto, individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro: si tratta di prerogativa esclusiva del pubblico ministero, titolare del potere di condurre le indagini preliminari.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per una pluralità di reati tributari, il pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro probatorio degli originali di fatture emesse e annotate da una società consortile e dalle consorziate, nonché delle fatture emesse dalla consortile verso propri clienti. L’indagata, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, ha proposto istanza di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. avverso il decreto.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13.05.2024, ha confermato il vincolo. La difesa ha censurato la violazione dei principi di proporzionalità e di pertinenzialità, rilevando che il decreto era andato oltre le stesse richieste della Guardia di Finanza. La questione arriva così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia di intervento ablativo del pubblico ministero. La motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, non essendo esaustiva la sola indicazione della norma violata.
L’obbligo motivazionale deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione delle cose con il reato e alla natura del bene. Quanto al controllo giudiziale, il tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro: è prerogativa esclusiva del pubblico ministero.
Applicando tali principi, la Corte distingue. Quanto alle fatture emesse dalle consorziate e annotate dalla consortile, l’ordinanza è in linea con la giurisprudenza di legittimità, per la chiara correlazione temporale con i capi di accusa e per la congruità delle ragioni giustificative del decreto, risultando sufficiente il richiamo alla necessità di accertare le prestazioni e la loro corrispondenza.
Diverse conclusioni valgono per le ulteriori acquisizioni. L’indistinto sequestro di tutte le fatture emesse dalla consortile e delle altre annotate, diverse da quelle oggetto dei capi di accusa, non trova aggancio nelle incolpazioni né è corredato da effettiva motivazione: il pubblico ministero si è limitato alla frase "ritenuto che sia fondamentale acquisire l’originale", motivazione di mera apparenza.
Il Tribunale ha tentato di superare i rilievi richiamando la non invasività dell’intervento e l’assenza di dati sensibili, e, per le fatture verso i clienti, l’esigenza di ricostruire l’intero flusso delle prestazioni. La Corte replica che tale motivazione ha carattere squisitamente integrativo, e anzi sostitutivo, ponendo rimedio a una lacuna argomentativa del decreto, senza che il pubblico ministero abbia speso alcun riferimento alla somministrazione di manodopera. Il Collegio non ignora la possibilità per il pubblico ministero di esercitare poteri ablativi più ampi rispetto alle indicazioni della polizia giudiziaria, ma tali aspetti avrebbero dovuto trovare trattazione nel decreto.
Ne segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Nel resto il ricorso è inammissibile.
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Nota della Redazione
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