Evasione abituale dagli arresti domiciliari esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 6177 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ma impone una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Tale valutazione deve tener conto della natura e della gravità degli illeciti, della tipologia dei beni giuridici protetti, delle finalità e delle modalità esecutive delle condotte, del contesto e del periodo in cui le violazioni si collocano, dell’intensità del dolo e dei comportamenti successivi. Integra la causa ostativa dell’abitualità della condotta la reiterazione di evasioni dagli arresti domiciliari inserite in contesti finalizzati alla commissione di altri reati. Il giudizio negativo di abitualità, se sorretto da motivazione logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato per evasione dagli arresti domiciliari. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 19 dicembre 2023, aveva confermato il diniego del riconoscimento dei presupposti della particolare tenuità del fatto. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.
La questione centrale attiene alla compatibilità tra la sussistenza di una pluralità di condotte di evasione e la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la Corte di appello aveva confermato la valutazione del primo giudice, evidenziando che l’imputato risultava gravato da tre episodi di evasione dagli arresti domiciliari. I primi due, unificati dalla continuazione, erano già oggetto di condanna irrevocabile; il terzo era oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata aveva inoltre rilevato che in occasione dei primi due fatti l’imputato si era reso responsabile, rispettivamente, di ricettazione di vetture provento di furto e di un danneggiamento aggravato. Da ciò la Corte di appello aveva tratto la conclusione che le due evasioni, sebbene unificate dalla continuazione, si inserivano in contesti più ampi, essendo finalizzate alla commissione di altri reati di natura diversa.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivazione conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022. Secondo tale arresto, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, ma richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Restano ferme le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen.
Tra gli indicatori che il giudice deve considerare, le Sezioni Unite hanno indicato la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l’entità delle disposizioni violate, le finalità e le modalità esecutive delle condotte, le motivazioni, le conseguenze derivate, il periodo e il contesto delle violazioni, l’intensità del dolo e i comportamenti successivi ai fatti.
Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa espressa dalla Corte di appello non fosse illogica e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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