Giudizio di conto improcedibile per amministratore di società dopo illegittimità legge regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 261 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, l’amministratore di società a partecipazione regionale non riveste la qualità di agente contabile e difetta di legittimazione passiva nel giudizio di resa del conto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto, che spetta ai soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Il giudizio di conto promosso nei confronti del soggetto privo di tale legittimazione è improcedibile. L’improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata. Nella relazione si contestavano la mancata sottoscrizione digitale del conto, le medesime criticità nella sottoscrizione del decreto di parifica e l’assenza della qualifica di agente contabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.

Con decreto presidenziale era fissata l’udienza di discussione. All’udienza il difensore dell’agente si riportava alla memoria depositata; il pubblico ministero, richiamata la medesima pronuncia costituzionale, precisava che i riferimenti normativi non consentono all’agente di esercitare i diritti di socio e concludeva per l’improcedibilità. La causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo formale. Il conto giudiziale dell’esercizio 2018 non risulta, di fatto, sottoscritto: è dunque accertata l’assenza del requisito minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome. Sussiste, pertanto, il primo motivo di improcedibilità.

Il secondo motivo attiene all’assenza di un valido atto di parifica. La Corte ricorda che solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, secondo il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Il passaggio decisivo riguarda la qualifica soggettiva. Dagli accertamenti istruttori risulta che l’agente, nell’esercizio considerato, rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale qualificava agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, e che non possono averla per conflitto di interesse, in contrasto con la legislazione statale che individua l’agente contabile nel titolare del maneggio dei beni oggetto del conto. Trattandosi di partecipazioni societarie, tali sono i soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c..

Caduta la norma attributiva della qualifica, non può affermarsi la qualità di agente contabile ex lege, né quella di agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Il giudizio va dunque dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio, il carattere pregiudiziale della decisione e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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