Parere positivo su adesione del Comune a GAL consortile (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 119 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) integra una peculiare attività di controllo, incentrata su un atto già perfetto ed efficace, i cui parametri di riferimento sono la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’acquisizione di una partecipazione in un Gruppo di Azione Locale consortile, promosso dalla normativa eurounitaria e destinato a realizzare lo sviluppo locale di tipo partecipativo, non travalica il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P., sussistendo un legame di stretta necessarietà tra la partecipazione e i compiti istituzionali dell’ente. In sede di deliberazione ex art. 5 T.U.S.P. la Corte contabile verifica soltanto che l’atto dia atto della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, non potendo pronunciarsi sul merito di tale compatibilità, riservato alla Commissione.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare con cui ha aderito a una società consortile a responsabilità limitata qualificata come Gruppo di Azione Locale, mediante acquisizione di una quota di partecipazione di esiguo valore e con un limitato impegno di spesa.
L’invio è avvenuto ai fini dello scrutinio previsto dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022. La questione sottoposta alla Corte è se l’operazione rispetti i parametri normativi di riferimento, con particolare riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della funzione. L’atto deliberativo è già perfetto ed efficace e soggiace, nel termine di sessanta giorni, a un impedimento temporaneo alla stipula del contratto sociale. Il parametro di giudizio non è dunque il controllo preventivo o successivo in senso proprio, ma la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e all’economicità dell’azione amministrativa.
Sul perimetro applicativo, la Corte richiama la lettura delle Sezioni riunite secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre a esame e quelli esclusi. L’adesione a una compagine societaria già costituita rientra pertanto tra gli atti soggetti a scrutinio.
Nel merito, la Sezione verifica il rispetto del vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P.: le amministrazioni possono acquisire partecipazioni solo se l’oggetto sociale è strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il richiamo al giudice amministrativo conferma che, al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione è interdetta. L’adesione al G.A.L. consortile, ammessa per legge ed espressamente salvaguardata dal comma 6 dell’art. 4, è finalizzata ad attività che già appartengono al proprium teleologico dell’ente, ovvero lo sviluppo della comunità amministrata. Sussiste così il legame di stretta necessarietà tra partecipazione e compiti istituzionali.
La Corte esamina poi la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica. I bilanci del consorzio risultano chiusi senza perdite e il costo della quota è di esiguo valore: la spesa appare inidonea a ledere gli equilibri di bilancio e congrua rispetto agli obiettivi perseguiti. Quanto agli aiuti di Stato, la Sezione si limita a verificare che l’atto dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria, poiché la valutazione di merito spetta alla Commissione. Nel caso concreto l’adesione, operante in un ambito territoriale limitato e prevalentemente a favore di soci pubblici, non può incidere sugli scambi tra Stati membri.
Infine, la Corte rileva che l’atto possiede i requisiti degli artt. 7 e 8 T.U.S.P., essendo stato pubblicato all’albo pretorio e sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2. Ne deriva un giudizio di sostanziale conformità, con invito all’ente a predisporre, pro futuro, un’istruttoria adeguata secondo le indicazioni della deliberazione n. 73/2025/INPR.
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Nota della Redazione
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