Improcedibilità del giudizio di conto per consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 42 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato da mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Solo il debito di custodia, che presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, impone la rendicontazione e il conseguente giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano soggetti ai soli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne deriva che il conto reso da un consegnatario per debito di vigilanza, in quanto privo dei requisiti minimi essenziali a individuare i beni dati in consegna e custoditi, non è qualificabile come conto giudiziale e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dal consegnatario dei beni del patrimonio di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non concerne beni mobili o materie per cui l’agente abbia debito di custodia.
Il conto contiene una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, tra cui partecipazioni societarie e incarichi di progettazione, senza che siano individuabili i beni riferibili a una gestione da cui discenda un debito di custodia. Secondo il relatore, la natura dei beni lascia emergere un mero obbligo di vigilanza, trattandosi di beni di uso abituale non custoditi in magazzini. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto. L’agente contabile non è comparso all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. Ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924 sono agenti contabili, tra gli altri, i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; l’art. 22 del medesimo Regolamento prevede che la consegna si effettui per mezzo di inventario. L’art. 32, tuttavia, esclude la resa del conto giudiziale per coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti.
Sulla base di tali previsioni, e del d.P.R. n. 254/2002 che qualifica consegnatario il funzionario che cura gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna, la Corte ricostruisce la giurisprudenza consolidata. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative.
Il debito di vigilanza, invece, caratterizza l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, si configura una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e soggezione al giudizio di conto.
La Corte si pone nel solco della propria giurisprudenza (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025) e applica i principi al caso concreto. I beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Ne consegue che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.