Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 21 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Quando il conto giudiziale, munito di visto di parifica, sia depositato nel termine fissato con il decreto di cui all’art. 141, comma 4, c.g.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito alla gestione di una struttura ricettiva comunale da parte di un agente contabile esterno. L’istante domandava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in via subordinata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di deposito o formazione d’ufficio del conto.
Il giudice monocratico, con decreto n. 49/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito. L’ente locale depositava poi il conto relativo all’esercizio 2019, presentato dall’agente contabile, e successivamente lo produceva munito di visto di parifica. All’udienza di discussione il pubblico ministero chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere senza applicazione di sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del giudizio di resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Resta salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale prevista dall’art. 142 c.g.c. Il giudice richiama sul punto diverse pronunce di altre sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.
Accertato in fatto che il conto relativo all’anno 2019, munito di parifica, risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini, il giudice ne trae la conseguenza indicata dallo stesso pubblico ministero: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il giudice precisa i limiti della propria pronuncia. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La declaratoria di cessazione non equivale dunque ad approvazione del conto, ma si limita a constatare il venir meno dell’interesse alla fissazione del termine e all’eventuale sanzione, per essere stato l’adempimento realizzato nel termine assegnato.
Il richiamo agli artt. 145 e ss. c.g.c. conferma che il controllo sulla regolarità del rendiconto resta affidato alla fase successiva, distinta e autonoma rispetto al giudizio definito con la sentenza in esame.
Nota della Redazione
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