Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 124 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che li detenga presso gli uffici per il solo debito di vigilanza, essendo preposto alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, non assume la veste di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisdizione contabile sul giudizio di conto presuppone la qualifica di agente contabile con debito di custodia, ossia una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione in capo all’ente locale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del conto giudiziale reso da un funzionario di un comune, relativamente all’esercizio finanziario 2022, per i beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente.

Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che l’atto depositato conteneva una mera elencazione di beni inventariati, in gran parte di uso abituale e non custoditi in magazzino, e aveva concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale. L’agente ha depositato memoria condividendo tale ricostruzione e chiedendo l’archiviazione e la riqualificazione della documentazione come conto amministrativo. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La disciplina va letta con l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e alla conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Nel sistema degli enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni.

La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative di immediato utilizzo.

Il discrimine è quantitativo e funzionale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non risponde più a esigenze di funzionamento ma di continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il convenuto ha peraltro dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.

Ne consegue che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale: il giudizio di conto è pertanto improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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