Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 122 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Da ciò deriva il venir meno della qualifica di agenti contabili in capo ai gestori e l’attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. Ne consegue il difetto della giurisdizione del giudice contabile, cui non spetta il giudizio di conto relativo alla riscossione e al riversamento di tale imposta. Il difetto va dichiarato anche quando sia stata prodotta documentazione giustificativa che dimostri la regolarità del conto, restando quest’ultima valutazione formulata solo in via incidentale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021, dovuta al Comune da una società gestore di una struttura ricettiva. Il magistrato istruttore, con relazione, ha ravvisato una differenza tra le somme riversate e quelle che, in tesi, si sarebbero dovute riversare, pari a 60.067,50 euro, sul presupposto che nel conto non fossero stati indicati i dati degli ospiti esenti dal tributo. Ha quindi chiesto al Collegio di pronunciarsi ai sensi dell’art. 147, comma 2, del c.g.c., con conseguente mancato discarico e richiesta di condanna del gestore.
Il nuovo amministratore della società ha trasmesso una nota esplicativa, deducendo un mero errore formale nell’invio dei dati tramite il software aziendale: sarebbe stato comunicato solo il numero complessivo degli ospiti, senza considerare i soggetti esenti (minori di quattordici anni e pernottamenti di uno stesso ospite oltre quattordici giorni). Ha allegato la documentazione estratta dal software gestionale, da cui risulterebbe l’insussistenza dello scostamento ipotizzato. All’udienza ha chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario. La decisione si fonda sul recente indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, ordinanza n. 1527/2026, secondo cui l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria.
Da tale qualificazione deriva il venir meno della qualifica di agenti contabili in capo ai gestori. Le liti tra ente impositore e responsabile d’imposta appartengono così all’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile. Il Collegio segnala di essersi già espresso in tal senso con le proprie sentenze nn. 86 e 88 del 2026.
La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione. Il Collegio precisa tuttavia, sia pur incidenter tantum, che il legale rappresentante del gestore ha nel frattempo depositato idonea documentazione giustificativa, costituita dall’estratto del software gestionale recante il numero dei soggetti esenti dal tributo secondo il regolamento comunale. Da tale documentazione è desumibile la sostanziale regolarità del conto e l’insussistenza di ammanchi nei riversamenti per l’anno 2021.
La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del c.g.c., il Giudice Tributario quale organo fornito di giurisdizione in materia di riscossione delle imposte di soggiorno. Le spese di giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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