Conto giudiziale impossibile da accertare e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 113 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, quando l’istruttoria non consente di accertare l’effettivo carico del conto giudiziale compilato d’ufficio, non è per ciò solo impedito di approvare il conto e di disporre il discarico dell’agente contabile. Ove sia stata data esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, mediante notificazione all’agente del sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto, l’ulteriore indeterminatezza delle riscossioni non preclude la definizione del giudizio. Il ricorso all’art. 147, comma 3, lett. a), del codice di giustizia contabile è doveroso per i conti compilati d’ufficio; esso non impone però l’accertamento pieno del carico quando l’impossibilità discende da ragioni oggettive, quali la mancanza di accesso ai dati di pernottamento o la limitata conservazione degli stessi da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il Capo dell’area finanziaria del Comune di Bologna ha depositato presso la Sezione giurisdizionale emiliano-romagnola un conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2019, riferito ai clienti di una struttura ricettiva con sede nel capoluogo. Il conto è stato compilato d’ufficio, per l’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile. All’esito di una nota istruttoria che ha richiamato il principio di alterità, la parificazione è stata adottata con determina del Direttore generale anziché dallo stesso ufficio che aveva compilato il conto.

Il conto non reca la firma dell’agente e indica zero riscossioni e zero versamenti. La Procura regionale ha segnalato due profili: l’inosservanza dell’obbligo di invitare l’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto prima della trasmissione, e l’insufficienza dei riscontri comunali, idonei a dimostrare l’assenza di versamenti ma non l’assenza di riscossioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha inizialmente disposto, con ordinanza istruttoria, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per completare le acquisizioni, con rinvio dell’udienza. L’istruttoria integrativa ha dato esito parzialmente negativo: il Comune ha dichiarato di non accedere direttamente ai dati sui pernottamenti delle strutture ricettive e la Questura ha riferito di poter risalire soltanto ai dati degli ultimi cinque anni. Ne deriva, sul punto, l’impossibilità di accertare il carico del conto per il periodo considerato.

All’incompletezza documentale si contrappone un dato acquisito in sede di supplemento: l’Ente ha notificato tramite i messi comunali all’agente contabile il sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto tramite il portale GEIS. La Corte vi legge l’esecuzione dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, che impone l’invito all’agente con atto dell’ufficiale giudiziario quando il conto sia compilato d’ufficio.

La finalità della norma, secondo il Collegio, è di favorire l’assunzione di responsabilità dell’agente rispetto ai dati esposti. Una volta realizzato lo scopo, l’impossibilità di quantificare il carico non si traduce in danno per l’Erario né in una presunzione di riscossioni non versate. Il giudizio contabile non può trasformarsi in un accertamento impossibile.

Su queste basi la Corte, aderendo alle conclusioni della Procura regionale, ha approvato il conto disponendo il discarico dell’agente contabile. La pronuncia non apre a oneri restitutori e non dà luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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