Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 258 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile che rivesta la qualifica di consegnatario di beni, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non può essere trattato come conto giudiziale se difetta il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia non comporta condanna alle spese, stante la natura della decisione resa.

Il Fatto

Il giudizio di conto veniva iscritto a ruolo su un prospetto qualificato come conto del consegnatario, riferito all’esercizio finanziario 2019 di un ente locale, reso da un agente contabile. Il rendiconto riproduceva il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile previsto per i consegnatari di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.

La questione sottoposta alla Sezione riguardava la stessa procedibilità del giudizio di conto. Il Pubblico Ministero contabile concludeva per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione formale del documento come conto del consegnatario. Il prospetto richiama il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, che costituisce il modello contabile dei consegnatari di beni degli enti locali.

Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto giudiziale non concerne beni mobili né materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL.

Da questa premessa discende la conseguenza giuridica centrale. La giurisprudenza contabile richiamata — tra le altre, questa Sezione con la n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013 — ritiene che, con riguardo ai beni suddetti, non sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

La conclusione del Pubblico Ministero risulta pertanto conforme a tale orientamento. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio in epigrafe e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione dichiara nulla per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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