Il consegnatario di soli beni immobili non è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 222 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo del conto davanti alla Corte dei conti, presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili nell’ambito di una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un preciso obbligo restitutorio. Nei confronti dei beni immobili il consegnatario assume la veste di semplice agente amministrativo, per debito di vigilanza, con obbligo del solo conto amministrativo. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita del giudizio di conto nei confronti di un soggetto convenuto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2019. Il conto in esame riporta l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario.
Il magistrato relatore, con la relazione di deferimento, rileva che per tali beni il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, e conclude per l’improcedibilità del giudizio. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 04.07.2025, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore richiama la relazione e il Pubblico Ministero concorda.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo Regolamento di contabilità di Stato prevede che tutti gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario, che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili avuti in consegna anche secondo il valore risultante dagli inventari. Il correlato art. 624 menziona materie, libri, bollettari o altre cose, mentre l’art. 194 richiama mancanze, deteriorazioni o diminuzione di denaro o di cose mobili.
Il d.p.r. n. 254/2002, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre non vi sono tenuti, ai sensi dell’art. 12, i consegnatari per debito di vigilanza.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. Su tali basi interpreta sistematicamente l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, nel senso che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è quindi incompatibile con la gestione di beni immobili, come chiarito da plurimi arresti della giurisprudenza contabile. Nel caso di specie il conto contiene una elencazione dei beni iscritti in inventario tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, non essendo soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Nota della Redazione
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