Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 221 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia e, pertanto, non è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La figura del consegnatario presuppone un debito di materie, generi od oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e un obbligo restitutorio dei beni assunti in carico. Tale concetto è incompatibile con una gestione di beni immobili. Il giudizio di conto instaurato nei confronti di chi rivesta la sola qualità di agente amministrativo per debito di vigilanza è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dall’agente indicato in epigrafe, quale consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022.
Dalla relazione emerge che il conto contiene l’elenco generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza. Il magistrato istruttore ha concluso nel senso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale ha depositato conclusioni concordanti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e, in particolare, l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili.
Il Collegio muove dall’art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, “tutti coloro che (…) hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”. Il medesimo regolamento richiama l’art. 22, secondo cui gli oggetti mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario, l’art. 32, che sottopone i consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione della Corte dei conti con obbligo di conto giudiziale, e l’art. 33, che delinea il contenuto del conto.
Assume rilievo centrale il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi, dai consegnatari per debito di custodia, agenti contabili. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12).
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. Su tali basi la disciplina di contabilità di Stato assume valenza generale e vale a individuare lo spartiacque tra le due figure. L’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, va letto in chiave sistematica: le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).
Il Collegio ribadisce che il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili, come affermato da Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, Sez. Trento, 21 settembre 2017, Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17 e Corte conti, Sez. giur. Abruzzo, 15 ottobre 2015, n. 102. È stata altresì esclusa la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili (Corte conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 173 del 2016).
Nel caso concreto il conto non individua univocamente beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il soggetto convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. L’assenza di costituzione e la natura in rito della pronuncia escludono una statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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