Consegnatari beni di facile consumo tenuti al conto amministrativo non giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 245 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari dei beni di facile consumo, destinati al funzionamento degli uffici e detenuti presso i singoli servizi, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma rispondono mediante il conto amministrativo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. Essi devono assumere in carico i beni affidati e dimostrarne consistenza e movimentazione con le scritture previste dall’art. 22 del d.P.R. n. 254/2002, previa adozione di un provvedimento che disciplini modalità di gestione e controllo. Il debito di custodia è configurabile solo per la gestione dei magazzini centrali o principali dell’ente, non per i beni destinati all’uso, ancorché in scorta presso i singoli uffici e soggetti a mero debito di vigilanza. Ne deriva il non luogo a provvedere sul conto per inesistenza dell’obbligo di resa.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione dei beni di cancelleria di un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per l’esercizio finanziario 2022. Il Magistrato designato, con apposita relazione, ha sottoposto al Collegio una questione preliminare, chiedendo se i beni oggetto di gestione fossero soggetti a obbligo di custodia ovvero a debito di vigilanza.

Il thema decidendum riguarda dunque la qualificazione giuridica della posizione dell’agente contabile e la conseguente individuazione del tipo di rendicontazione dovuta. L’amministrazione non aveva adottato uno specifico regolamento per la gestione dei consegnatari, circostanza evidenziata nel giudizio e rilevante ai fini della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dei beni oggetto di gestione. Essi rientrano nel novero dei beni di facile consumo disciplinati dall’art. 22 del d.P.R. n. 254/2002, disposizione che, al primo comma, demanda al dirigente responsabile degli acquisti la fissazione di uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria, stampati, carta e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici. Si tratta, dunque, di beni mobili in uso presso l’ente per fini strettamente necessari all’attività degli uffici.

Da tale qualificazione la Corte trae la conseguenza decisiva: i consegnatari di tali beni non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma devono rendere il conto amministrativo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. Essi devono assumere in carico i beni affidati e dimostrarne consistenza e movimentazione mediante le scritture previste dall’art. 22 citato. Il quarto comma di tale disposizione impone al dirigente responsabile di presentare, alla fine di ogni esercizio, un rendiconto annuale con consistenze iniziali, variazioni e rimanenze finali, accompagnato da una relazione sulle modalità di acquisizione, quantità, prezzi, consumi, risorse assegnate e scostamenti, previa adozione di un provvedimento che regoli le modalità di gestione e controllo del materiale di facile consumo.

La Corte affronta poi l’argomento secondo cui la movimentazione in entrata e in uscita dei materiali sarebbe caratteristica di una gestione di magazzino, tale da configurare un debito di custodia in capo all’agente. Il Collegio ritiene l’argomento privo di rilevanza nella fattispecie. Il debito di custodia, in generale, si identifica nella gestione dei soli magazzini centrali o principali dell’ente, destinati al rifornimento dei singoli servizi, ma non riguarda i beni destinati all’uso, ancorché in attesa di utilizzazione, detenuti presso i singoli uffici e affidati a un agente responsabile. È ammessa, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni pronti all’uso, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.

Alla luce di tale ricostruzione, la Corte dichiara il non luogo a provvedere sul conto in esame, stante l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *