Inesistente la notifica del ricorso pensionistico all’Inps in luogo della sede legale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 103 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la notificazione del ricorso deve essere indirizzata all’Inps nella sua sede legale. La notifica eseguita presso la struttura territoriale provinciale non è idonea a instaurare il contraddittorio nei confronti dell’unico soggetto legittimato passivo. L’omessa notifica alla parte necessaria dà luogo a inesistenza della notificazione, vizio insanabile che non ammette remissione in termini. Non è applicabile l’art. 160-bis per l’integrazione del contraddittorio, poiché la norma è prevista solo per i soggetti interessati a opporsi al ricorso e non per chiamare in giudizio il legittimato passivo. La dichiarazione di inammissibilità non pregiudica la riproposizione del ricorso nei confronti della giusta parte.
Il Fatto
La ricorrente, Assistente capo della Polizia penitenziaria in quiescenza, propone ricorso dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 3° categoria vitalizia, tabella A, per le infermità dalle quali è affetta, cumulando quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio con quelle giudicate non dipendenti.
Il ricorso è proposto nei confronti della sede Inps del luogo di residenza e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, mediante pec alla sede provinciale dell’Istituto. Il Giudice unico per le pensioni è chiamato a verificare la regolarità della vocatio in ius e la conseguente ammissibilità della domanda.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non è stato instaurato il contraddittorio nei confronti dell’unico soggetto legittimato passivo: la Direzione provinciale Inps di Bologna. La notifica è stata eseguita presso la sede Inps indicata dalla ricorrente, non coincidente con quella legittimata.
Il Giudice richiama l’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che impone la notifica degli atti introduttivi presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Tale disposizione è però letta alla luce della sentenza n. 24048/2022 della Cassazione civile, Sezione lavoro, secondo cui la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell’Inps segue la regola speciale solo per i procedimenti incidentali occasionati dal processo di esecuzione; nelle altre ipotesi si applicano le regole ordinarie del codice di rito, con notifica presso la sede legale dell’Istituto previdenziale. Nel caso concreto nemmeno la sede legale è stata destinataria della notifica.
L’omessa notifica al soggetto legittimato passivo integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione, insanabile, come affermato dalla Corte dei conti, Sez. III, 15 dicembre 2016, n. 644. Non è possibile ricorrere all’art. 160-bis, norma dettata per integrare il contraddittorio nei confronti di persone interessate a opporsi al ricorso e non applicabile per chiamare in giudizio l’unico legittimato passivo.
La Corte esclude ogni pregiudizio per la ricorrente, che potrà far valere il diritto affermato riproponendo il ricorso nei confronti della giusta parte. Nulla è disposto per le spese, in ragione della mancata chiamata in giudizio del soggetto legittimato passivamente.
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Nota della Redazione
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