Resa del conto giudiziale esclusa per cessazione dell’attività ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 8 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, promosso dalla Procura contabile ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., il giudice monocratico deve accertare il presupposto soggettivo dell’obbligo prima di fissare un termine per il deposito del conto. Se risulta che l’agente contabile ha cessato di fatto l’esercizio dell’attività cui il conto si riferisce in epoca anteriore all’esercizio finanziario considerato, e la cessazione non è contestata dall’amministrazione né dalla Procura, l’obbligo di resa non è provato. Il ricorso va quindi rigettato, con revoca del decreto precedentemente emesso. Restano estranee al giudizio le questioni relative alla regolarità del procedimento amministrativo di comunicazione della cessazione al SUAP.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2018, riferito alla gestione di una struttura ricettiva. L’istante ha domandato inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.
Con decreto il Giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito. L’agente contabile ha rappresentato di aver cessato di fatto l’attività in data anteriore all’esercizio considerato, di aver concesso in locazione l’immobile e di non aver riscosso alcuna imposta di soggiorno per il 2018, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Procura ha poi insistito per la compilazione d’ufficio del conto e per la sanzione. Gli approfondimenti istruttori hanno fatto emergere che la comunicazione di cessazione al SUAP era stata ritenuta irregolare.
La Motivazione della Corte
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico, è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Il Collegio richiama in termini le pronunce delle Sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.
Nel merito, dalla ricostruzione dei fatti emerge che l’agente contabile ha cessato di fatto l’attività anteriormente all’esercizio finanziario cui si riferisce il conto. La relativa comunicazione al SUAP è intervenuta solo successivamente, con nota che il Comune ha ritenuto irregolare sotto il profilo amministrativo.
Il giudice contabile tiene distinti i due piani. Le problematiche relative al procedimento amministrativo di cessazione non riguardano il giudizio di resa del conto. Rileva invece il dato sostanziale: non sono emerse contestazioni da parte dell’amministrazione comunale né della Procura in ordine all’avvenuta cessazione dell’attività prima dell’esercizio considerato.
Su questa base difetta il presupposto dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il ricorso della Procura è pertanto rigettato, previa revoca del decreto precedentemente emesso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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