Riapertura del termine per la relazione-questionario sul rendiconto degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 128 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali ha l’obbligo di trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo la relazione-questionario sul rendiconto di gestione, compilata secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie. L’adempimento è indefettibile e prodromico rispetto alle verifiche che la Corte dei conti svolge a tutela degli equilibri di bilancio. Il mancato rispetto del termine fissato dalla Sezione non determina la definitiva decadenza dall’adempimento quando l’organo di revisione rappresenti le ragioni del ritardo. La Sezione può disporre la riapertura del periodo di compilazione, assegnando un nuovo termine, in ragione della preminente tutela dell’interesse pubblico alla effettuazione delle verifiche e della funzione collaborativa della relazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con precedente deliberazione, aveva fissato al 15 ottobre 2025 il termine ultimo per l’invio da parte degli organi di revisione economico-finanziaria delle relazioni-questionario sul rendiconto dell’esercizio 2024, tramite la piattaforma dedicata di finanza territoriale. Il termine era stato comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Province della Regione con nota dell’Ufficio di supporto.
Dalla consultazione del sistema informativo è emerso che l’organo di revisione del Comune di Muro Lucano non aveva trasmesso la relazione entro il termine, né successivamente. Inviato un sollecito in data 15 ottobre 2025, l’organo di revisione ha chiesto a mezzo PEC, il 18 ottobre 2025, la riapertura del periodo di compilazione, indicando le ragioni del mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, che pone in capo all’organo di revisione l’obbligo di trasmettere la relazione-questionario sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, redatta secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. Per l’esercizio 2024 il termine, già fissato, era scaduto il 15 ottobre 2025 senza che l’adempimento fosse intervenuto.
La Corte qualifica la relazione come adempimento indefettibile e prodromico. Le verifiche sulle quali si fonda il controllo delle Sezioni regionali presuppongono l’acquisizione delle relazioni redatte dagli organi di revisione. Senza di esse il controllo sugli equilibri di bilancio non può essere esercitato nel precipuo interesse della comunità amministrata.
Su questa base la Sezione valuta le ragioni addotte dall’organo di revisione e considera preminente l’interesse pubblico alla effettuazione delle verifiche, in prospettiva statica e dinamica. La funzione della relazione non è sanzionatoria ma collaborativa: essa alimenta l’attività di controllo demandata alla Corte dei conti a garanzia degli equilibri di bilancio.
Ne deriva la scelta di riaprire il periodo di compilazione. La Sezione non irroga alcuna sanzione e non dichiara l’inadempimento definitivo, ma assegna un nuovo termine, fissato al 18 novembre 2025, per l’invio della relazione esclusivamente tramite la piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”. La riapertura è disposta contestualmente alla comunicazione del provvedimento al Sindaco e all’organo di revisione richiedente.
La deliberazione chiarisce così il rapporto tra rigidità del termine e tutela dell’interesse pubblico al controllo: il ritardo non travolge l’adempimento quando questo resti funzionale alle verifiche di bilancio. L’effetto pratico è la riapertura del canale informativo, con onere di trasmissione a carico dell’organo di revisione entro il nuovo termine.
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Nota della Redazione
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