Attenuanti generiche, basta un solo indice dell’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 57 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità della sua esecuzione può risultare sufficiente a fondare il diniego. Il ricorso che attribuisca alla motivazione impugnata un contenuto letterale diverso da quello reale è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 31.10.2023, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 7.2.2023. Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe escluso il beneficio sulla sola base dei precedenti dell’imputato, senza valutare gli altri indici previsti dall’art. 133 cod. pen. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la doglianza non corrisponde al reale contenuto della decisione impugnata. Il giudice di appello ha fondato il diniego non solo sui precedenti del ricorrente, ma anche sulla gravità del fatto, per il tramite dell’adeguata descrizione della condotta, e sull’assenza di qualsivoglia elemento o circostanza di segno favorevole.
Il ricorso, quindi, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato né con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 23903 del 15.7.2020: per ritenere o escludere le attenuanti generiche il giudice può esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente.
Ne deriva che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente a giustificare il diniego. Non è dunque necessario un esame analitico di tutti gli indici normativi.
La Corte aggiunge che il ricorso muove censure palesemente contrastate dagli atti processuali, attribuendo alla motivazione un contenuto letterale diverso da quello reale, come già affermato da Sez. II n. 17281 dell’8.1.2019. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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