Nomina del difensore di fiducia e validità della notifica dell’estratto contumaciale (Cass. pen. Sez. VII n. 55 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità dell’atto di nomina del difensore di fiducia non è necessaria l’indicazione specifica del procedimento cui la procura si riferisce, quando essa sia ritualmente depositata agli atti di un procedimento già individuato, restando il conferente libero di disporre per più procedimenti salvo espresso mandato circoscritto. L’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza sia stata portata a conoscenza dell’assistito e l’esercizio del potere di impugnazione condiviso. Nel giudizio di esecuzione la questione relativa alla validità del decreto di latitanza è proponibile solo per contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale, nei processi conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna emessa, nel 2013, dallo stesso Tribunale e confermata in appello, con irrevocabilità formatasi nel 2018.

Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge in relazione al decreto di latitanza posto a base della notifica al difensore dell’estratto contumaciale; con il secondo si censura la valutazione di irrilevanza del difetto di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello sulla formazione del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente rilevato che, in fase esecutiva, la validità del decreto di latitanza può essere contestata soltanto in funzione della validità della notifica dell’estratto contumaciale, trattandosi di processo concluso prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. Detto profilo, tuttavia, non era stato oggetto di specifica richiesta in sede di incidente di esecuzione.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto la nomina del difensore di fiducia idonea a garantire la conoscenza del processo, valorizzando anche la successiva revoca della nomina, indice di una precedente formale investitura. La Corte condivide l’orientamento, richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui per la validità dell’atto di nomina del difensore di fiducia non è necessaria l’indicazione specifica del procedimento, quando la procura sia depositata agli atti di un procedimento già individuato, salvo che il conferente non circoscriva espressamente il mandato (Sez. I n. 34868 del 2021; Sez. VI n. 49291 del 2015; Sez. V n. 17061 del 2014).

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene condivisibile l’affermazione del giudice dell’esecuzione: il difetto di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado non ha prodotto effetti sul ricorso per cassazione, proposto ritualmente dal difensore di fiducia. Si presume, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, che la sentenza sia stata portata a conoscenza dell’assistito e che l’esercizio del potere di impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (Sez. VII n. 30042 del 2023; Sez. I n. 22337 del 2021).

Il ricorso è pertanto inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, riproduttivi di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici. Segue la condanna alle spese processuali, ma non quella al versamento della somma alla Cassa delle ammende, difettando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione di un certo contrasto giurisprudenziale sul primo motivo (v. C. cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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