Incompatibilità della salute con il carcere: obbligo di perizia (Cass. pen. Sez. II n. 22154 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice, che non ritenga di accogliere sulla base degli atti la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere fondata su condizioni di salute incompatibili con la detenzione, di disporre con immediatezza gli accertamenti medici del caso, nominando un perito ai sensi dell’art. 220 e seguenti cod. proc. pen. Il giudice può delibare l’ammissibilità della richiesta solo per verificare che sia prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., senza alcuna valutazione di merito. Gli è invece inibito respingere la domanda sulla base di una preliminare prefigurazione delle esigenze cautelari, potendo tale apprezzamento essere solo successivo all’accertamento peritale, che ne offre il parametro di comparazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21/10/2025 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dell’8/10/2025. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata da un indagato per estorsione aggravata, affetto da plurime patologie di grado severo.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari. Ha censurato che il Tribunale non abbia valutato il rischio di evoluzione negativa quoad vitam, attestato dai sanitari dell’istituto penitenziario, e abbia negato la perizia richiesta.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono fondati. L’ordinanza impugnata dà conto del quadro clinico complesso del ricorrente e dei rilievi della consulenza tecnica di parte, ma disattende la richiesta di perizia limitandosi ad affermare la trattabilità intramuraria delle patologie.

Il percorso argomentativo non rende conto del rispetto dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., che obbliga il giudice a disporre gli accertamenti medici quando non accolga la richiesta basata sulle condizioni di salute. È principio consolidato che il giudice possa delibare l’ammissibilità della domanda solo per verificare la specie della situazione prospettata, senza valutazione di merito, e non possa respingerla in ragione di una preliminare prefigurazione delle esigenze cautelari, come affermato dalle Sezioni Unite n. 3 del 1999.

La nomina del perito non è però automatica in assenza di un apprezzabile fumus di incompatibilità: occorre una diagnosi di incompatibilità o una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere, secondo quanto precisato da Sez. II n. 11328 del 2010, Sez. II n. 25248 del 2019, Sez. F. n. 34814 del 2023 e Sez. II n. 24558 del 2024.

Nel caso concreto il Tribunale ha riconosciuto i rischi di evoluzione negativa segnalati dalla relazione sanitaria e dalla consulenza di parte, qualificandoli però come mere “considerazioni prudenziali”. Così facendo non ha spiegato perché quel complesso di patologie non integri nemmeno un apprezzabile fumus di incompatibilità con la misura in atto.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità: l’attenuazione delle esigenze cautelari non si desume dal solo decorso del tempo o dall’osservanza delle prescrizioni, richiedendo ulteriori elementi sintomatici di mutamento della situazione, non prospettati. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., anche previa nomina di un perito ai sensi dell’art. 220 e seguenti cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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