Revoca della sospensione condizionale e decorrenza del termine quinquennale (Cass. pen. Sez. VII n. 60 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. presuppone un beneficio concesso correttamente, poiché la causa di revoca è costituita dal sopravvenire di un’altra condanna nel termine di legge. Ai fini della revoca, il termine quinquennale o biennale fissato dall’art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di concessione del beneficio, e non dalla data di commissione del reato. Il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna, sicché la prescrizione non può essere fatta valere nel procedimento di revoca in fase esecutiva.
Il Fatto
Il difensore della ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d’appello di Messina, per avere la ricorrente riportato un’altra condanna nel quinquennio successivo.
Con l’unico motivo si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione: la pena sospesa revocata era stata concessa correttamente, non essendovi all’epoca altre condanne nel quinquennio; il fatto della seconda sentenza risulta commesso oltre cinque anni dopo il primo; il reato oggetto della pena revocata era comunque prescritto al momento della revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Le doglianze sono respinte sul rilievo che l’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. riguarda sempre una sospensione concessa correttamente, della quale è però prevista la revoca a causa del sopravvenire di un’altra sentenza di condanna nei termini di legge. Il presupposto applicativo del beneficio resta dunque distinto dalla causa sopravvenuta di revoca.
Sul secondo profilo, i giudici di legittimità affermano che, ai fini della revoca, il termine quinquennale o biennale dell’art. 163, comma primo, cod. pen. va computato, anche nell’ipotesi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con cui il beneficio è stato concesso, e non dalla data di commissione del reato oggetto della sentenza stessa. La Corte richiama sul punto Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Rv. 267095 – 01 e Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 234893 – 01.
Quanto alla dedotta prescrizione, la Corte osserva che il corso della stessa cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna, richiamando Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 – 01. Il nuovo art. 161-bis cod. pen., che colloca la cessazione alla pronunzia di primo grado, non è applicabile ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Successivamente, del decorso del termine di prescrizione non può più dirsi, per la necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca in un’ulteriore fase di impugnazione.
L’inammissibilità è motivata dalla presenza di errori di diritto, integrati dal disconoscimento del senso univoco di determinate disposizioni di legge, e dalla proposizione di questione già decisa in senso opposto senza motivi nuovi. Alla declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.