Compensi amministratore autoliquidati integrano bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 98 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di una società di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a propri compensi commette il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non di bancarotta preferenziale, quando la misura del compenso non sia stabilita nello statuto né determinata con delibera assembleare, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. Anche la retribuzione effettivamente dovuta deve essere certa non solo nell’an, ma anche nel quantum, non essendo ammessa alcuna autoliquidazione da parte del percettore. La qualificazione non muta in ragione dell’entità contenuta e dilazionata dei prelievi, né della dedotta natura personale della società. Integra colpa grave, ai fini della bancarotta per aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta di fallimento, la consapevole omissione dell’amministratore che, constatato lo stato di decozione, continui a ricorrere al credito bancario anziché attivare la procedura concorsuale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riconosceva in capo all’amministratore di una società di capitali la circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fallimentare, prevalente sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, riducendo la pena principale e commisurando ad essa la durata delle pene accessorie fallimentari. Le condotte contestate consistevano nella bancarotta fraudolenta per distrazione, nell’aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta di fallimento e nella bancarotta documentale semplice.

Il ricorrente proponeva due motivi: da un lato contestava la qualificazione della bancarotta per distrazione, sostenendo che i prelievi, modesti e dilazionati nel tempo, corrispondessero al compenso per l’amministrazione della società e integrassero al più una bancarotta preferenziale; dall’altro lamentava la carenza di motivazione sull’aggravamento del dissesto, per difetto di colpa grave e per assenza di effettivo aggravamento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le obiezioni del ricorrente investono una sola delle condotte distrattive accertate. La sentenza impugnata aveva ravvisato una duplice modalità distrattiva: i prelevamenti dai conti correnti sociali e il mancato rinvenimento dell’importo nel fondo cassa. Il ricorrente omette di misurarsi con quest’ultimo profilo, non riconducibile ad alcun compenso.

Sul primo aspetto, la tesi difensiva non è corretta. L’art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, se non fissata nello statuto, è determinata con delibera assembleare. La Corte richiama la Sez. V n. 50836 del 2016 e la Sez. V n. 30105 del 2018, ribadendo che nessuna autoliquidazione dei compensi è giustificabile. Anche la retribuzione dovuta deve essere certa nell’an e nel quantum, non essendo la determinazione rimessa allo stesso percettore.

Nel caso concreto manca sia la delibera assembleare, sia la previsione statutaria dell’ammontare. Il ricorrente calcola il compenso in modo astratto e sommario, rivelando che, a tutto concedere, avrebbe provveduto a una indebita autoliquidazione, inammissibile anche ai fini di una derubricazione nella bancarotta preferenziale. La Corte richiama la Sez. V n. 49509 del 2017: commette distrazione, e non bancarotta preferenziale, l’amministratore che preleva somme asseritamente corrispondenti a propri crediti senza indicare elementi di confronto valutabili.

La tesi della natura personale o individuale della società è congetturale, in assenza di accertamento in fatto, avendo la Corte territoriale qualificato la società come di capitali; in ogni caso, anche in tale ipotesi mancherebbe la previsione di un compenso. Quanto alla mancata tempestiva richiesta di fallimento, il motivo sollecita una rivalutazione di prove, non consentita in sede di legittimità. Dalla sentenza emerge lo stato di decozione risalente, le difficoltà di pagamento dell’affitto e il ricorso a finanziamenti a tassi qualificati come usurari. Correttamente la Corte d’appello ha desunto da tali elementi una provata e consapevole omissione integrane la colpa grave, richiesta per la sussistenza del reato, come precisato dalla Sez. V n. 18108 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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