Affiliazione rituale e partecipazione dinamica alla mafia nigeriana di tipo cultuale (Cass. pen. Sez. V n. 130 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni di tipo mafioso, anche a matrice straniera ed etnica, la condotta di partecipazione non richiede uno status di appartenenza, ma un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato si mette a disposizione dell’ente per i comuni fini criminosi. L’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove risulti espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente. Per le mafie a base etnica la forza di intimidazione non deve necessariamente dirigersi all’assoggettamento della popolazione di un territorio, potendo essere funzionale al controllo di una sola comunità etnica insediata. Quanto all’aggravante della disponibilità di armi, essa è configurabile a carico di ogni partecipe consapevole del possesso di armi o che lo ignori per colpa, potendo rilevare il fatto notorio della stabile detenzione di strumenti di offesa, purché desumibile da indicatori concreti.

Il Fatto

Tre ricorrenti erano stati riconosciuti responsabili, in primo e in secondo grado, della partecipazione a un’associazione di stampo mafioso denominata “Vikings” o “Supreme Vikings Confraternity”, collegata a un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in vari Stati, con struttura gerarchica suddivisa in gruppi territoriali. Il gruppo operava a Catania e provincia e, in particolare, nel centro di accoglienza di Mineo. Uno dei ricorrenti rispondeva anche di detenzione e cessione di stupefacente, aggravata dalla disponibilità di armi.

La Corte d’appello di Catania, il 12 gennaio 2024, aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e confermato nel resto la condanna. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione sull’esistenza del sodalizio, sull’attendibilità del collaboratore e sul metodo mafioso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta tutti i ricorsi. Preliminarmente osserva che la prova dell’esistenza del sodalizio non si fonda sul giudicato interno — censurabile come tale, perché non può riguardare chi ha proposto impugnazione — ma su una pluralità di fonti: le dichiarazioni del collaboratore, i riscontri di tre testimoni escussi in dibattimento, le dichiarazioni di soggetti resisi irreperibili acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., le intercettazioni e i servizi di osservazione, nonché l’esistenza di un rito di affiliazione e dell’uso di abiti rossi come simbolo di adesione.

Sul piano processuale, la Corte ribadisce che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare la valutazione delle prove, non potendosi superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: sul punto richiama Sez. U n. 29541 del 2020. Quanto al travisamento della prova, il motivo è aspecifico perché la parte non ha allegato integralmente le dichiarazioni assunte come travisate, limitandosi a stralci.

Sul metodo mafioso, la Corte rileva che la modifica del comma settimo dell’art. 416-bis cod. pen. ha esteso la fattispecie anche alle mafie straniere. Richiamando Sez. II n. 14225 del 2021 e Sez. VI n. 37081 del 2020, afferma che la forza di intimidazione può essere funzionale al controllo di una sola comunità etnica, a nulla rilevando che la percezione del potere criminale non sia generalizzata nel territorio.

Quanto al prendere parte al sodalizio, la Corte richiama Sez. U n. 33748 del 2005, escludendo che rilevi uno status e affermando la necessità di un contributo dinamico. Su questa base valorizza Sez. U n. 36958 del 2021, secondo cui l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa. Quanto all’aggravante della disponibilità di armi, richiama Sez. II n. 50714 del 2019 e Sez. I n. 7392 del 2017: l’ignoranza colposa può desumersi dal fatto notorio, purché sorretto da indicatori concreti.

Infine, quanto alla durata del vincolo, la Corte richiama Sez. I n. 5445 del 2020, ribadendo che ai fini della configurabilità del reato non rileva la brevità della partecipazione. I motivi inediti e quelli versati in fatto sono dichiarati inammissibili o generici; segue il rigetto e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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