Impedimento imputato va comunicato senza ritardo, recidiva valutata in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 22788 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento a comparire, l’onere di tempestiva comunicazione grava, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell’osservanza dei tempi del giusto processo, anche sull’imputato e non soltanto sul difensore, poiché l’art. 420-ter cod. proc. pen. non esonera la parte dall’obbligo di rendere noto senza ritardo l’impedimento sopravvenuto. Quanto alla recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui sono consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, onde verificare se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 20 giugno 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 6 febbraio 2023, con la quale il ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 235, comma 3, cod. pen. ed era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: da un lato l’erroneo rigetto dell’eccezione di nullità per mancato rinvio conseguente all’impedimento dell’imputato; dall’altro l’asserito sindacato meramente formale della Corte territoriale sulla sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’onere di pronta comunicazione dell’impedimento incombe, per le medesime ragioni di lealtà processuale, anche sull’imputato: ragioni organizzative, esigenza di rispettare i tempi del giusto processo, necessità di evitare perdite di tempo e citazioni inutili di testimoni, parti civili, consulenti e periti, nonché l’esigenza di scongiurare condotte speculative della parte.

Nel caso concreto, l’impegno sopravvenuto, pur noto all’imputato e al difensore dal 9 gennaio 2023, era stato comunicato al Tribunale solo il 31 gennaio 2023 per l’udienza del 6 febbraio 2023, non consentendo così di adottare i provvedimenti necessari a riorganizzare il ruolo. L’eccezione di nullità, pertanto, sebbene non vagliata dal giudice di primo grado, è stata ritenuta infondata.

Quanto alla recidiva, la Corte ha ribadito che essa va intesa come elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale, e non come fattore meramente descrittivo dei precedenti penali. Il giudice non può limitarsi alla gravità dei fatti e all’arco temporale, ma deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il nuovo fatto e le pregresse condanne.

La Corte territoriale, ad avviso della Sezione, si è attenuta a tale principio: ha considerato i precedenti per apprezzare, alla luce del profilo criminale delineato, come la commissione del nuovo reato rivelasse una accresciuta capacità delinquenziale. L’ulteriore episodio, specifico rispetto ad altro analogo, è stato ritenuto indicativo della pervicace volontà del soggetto di opporsi al legittimo provvedimento di espulsione; il riferimento alla pervicacia, benché sintetico, è stato giudicato espressivo di quella accresciuta capacità. Ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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