Querela orale e contestazione suppletiva dell’aggravante rendono il furto procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 26642 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza è valida condizione di procedibilità, essendo la volontà di punizione desumibile dalla espressa qualificazione dell’atto come verbale di ricezione di querela orale, non richiedendo l’art. 337 cod. proc. pen. formule particolari e dovendo, in caso di incertezza, prevalere il favor querelae. Una volta cristallizzata la condizione di procedibilità, il pubblico ministero può legittimamente contestare in dibattimento, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. Sono inoltre pienamente utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie rese nell’immediatezza del fatto e acquisite al fascicolo dibattimentale, nella loro interezza, sull’accordo delle parti, senza che queste abbiano apposto limitazioni di sorta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, contestato per essersi appropriato, mediante un bypass sul cavo di alimentazione del contatore, di energia sottratta alla società erogatrice per un ammontare stimato di circa trentamila euro.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese al momento dell’arresto, il travisamento della prova in ordine alla disponibilità del bene e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la conseguente sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione sollevata dalla difesa all’udienza di trattazione orale, che ha invocato l’immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. per l’assunta mancanza della querela nel termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022. La tesi muove dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026, di cui il testo riferisce nota solo l’informazione provvisoria.

La deduzione è giudicata infondata. Dagli atti risulta che la persona offesa ha presentato regolare querela orale ai Carabinieri, denunciando in dettaglio le circostanze della sottrazione di energia che avevano condotto all’arresto in flagranza. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità della querela orale presentata alla polizia giudiziaria dopo l’arresto in flagranza, non è dirimente l’indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito (Sez. II n. 9968 del 2022, Sez. V n. 2665 del 2021, Sez. II n. 5193 del 2019). Il ricorso all’art. 336 cod. proc. pen. sintetizza la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente.

Una volta cristallizzata la condizione di procedibilità, il pubblico ministero ha legittimamente contestato la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che rende il reato procedibile d’ufficio, senza obiezioni della difesa.

Quanto al primo motivo, il Collegio dà continuità al principio per cui sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti, quando l’atto che le contiene sia stato acquisito su accordo delle parti senza limitazioni (Sez. IV n. 14074 del 2024, Sez. II n. 26209 del 2017). Le ammissioni confluite nel verbale di arresto, acquisito nella sua interezza, restano utilizzabili. Il motivo è inoltre inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente assolto all’onere di dimostrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento sulla prova di resistenza.

Il secondo motivo è orientato a sollecitare un’inammissibile rilettura delle risultanze processuali, valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 1997). Il terzo è manifestamente infondato: la Corte d’appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione non illogica, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato desunta dal certificato penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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