Inammissibile l’appello senza richiamo espresso a dichiarazione o elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 139 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. Ai fini dell’ammissibilità di tali impugnazioni non è sufficiente la presenza in atti di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad essa e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. La sola annotazione dell’indirizzo di residenza dell’imputato nella procura speciale al difensore non assolve al requisito, non integrando una dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 24 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma per reati fallimentari. La declaratoria si fondava sulla mancata allegazione all’atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio, imposta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che nel mandato speciale ad impugnare rilasciato al secondo difensore era indicato l’indirizzo di residenza del prevenuto, circostanza che avrebbe agevolato le notifiche del decreto di citazione in appello. La trattazione, fissata per il 19 giugno 2024, era stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’esegesi della norma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dall’interpretazione dell’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, resa sulle questioni controverse relative all’ambito di applicazione ratione temporis della norma e ai requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. Da tale pronuncia il Collegio ha ricavato che la novella abrogativa non si applica alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore e che, per le impugnazioni rientranti nel regime anteriore, non basta la presenza in atti di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.

Sul piano ermeneutico, la Corte ha valorizzato l’interpretazione letterale dell’informazione provvisoria e, in particolare, l’uso della congiunzione “e”: l’impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. Solo così si consente l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Il Collegio ha precisato che il richiamo può supplire a una nuova elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato, ma non può prescindere dalla localizzazione dell’atto nel fascicolo.

Applicando tali principi alla regiudicanda, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità. L’atto di appello era stato presentato prima del 25 agosto 2024 e ricadeva quindi nel vecchio testo dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; ad esso non era allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, né rilasciata in precedenza né contestualmente all’appello; e non conteneva l’indicazione di una precedente dichiarazione, con conseguente impossibilità di indicarne la collocazione nel fascicolo.

La Corte ha inoltre escluso che la nomina e procura speciale al difensore potesse assolvere al requisito: essa recava solo l’annotazione dell’indirizzo di residenza dell’imputato, indicazione ritenuta insufficiente alla formalizzazione necessaria ex art. 162 cod. proc. pen. Da tanto è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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