Pertinenza di privata dimora e furto in abitazione nel pianerottolo condominiale (Cass. pen. Sez. V n. 1691 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. la sottrazione di beni mobili posti sul pianerottolo condominiale, che costituisce pertinenza di privata dimora. La nozione di pertinenza rilevante in sede penale non coincide con quella civilistica di cui all’art. 817 cod. civ. e non presuppone l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario: essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla privata dimora, in quanto il bene accessorio arrechi una utilità alle esigenze della vita domestica. La maggiore offensività del fatto e la conseguente equiparazione al furto in privata dimora non determinano alcuna lesione del principio di proporzione della pena, poiché la forbice edittale consente l’adeguamento al caso concreto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per il reato di furto aggravato per difetto di querela e, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rideterminava la pena per il residuo reato di furto in abitazione in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 274 di multa.

All’imputato era contestata la sottrazione di un ombrello e di una somma di denaro, beni collocati rispettivamente sulla ringhiera antistante la porta dell’abitazione della persona offesa e nelle tasche di giubbotti appesi all’esterno della porta, previa introduzione nell’area delle scale condominiali e accesso al pianerottolo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso complessivamente infondato. Il primo motivo, con cui si censura la valutazione della prova e si assume che le immagini di videosorveglianza non dimostrerebbero lappropriazione, è ritenuto inammissibile perché generico e versato in fatto: il ricorrente non allega i fotogrammi né l’informativa di notizia di reato su cui i giudici di merito fondano, invece, laffermazione di responsabilità, con valutazione inibita in sede di legittimità.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 624-bis cod. pen. rilevando che la disgiuntiva “o” presente nella formulazione testuale estende la tutela non solo alla privata dimora in sé, ma anche ai luoghi che ne costituiscono pertinenza: se il legislatore avesse voluto circoscrivere la tutela alla sola privata dimora, la previsione specifica relativa alla pertinenza sarebbe stata ultronea.

La nozione di pertinenza penalistica, si afferma, non richiede l’uso esclusivo del bene. Essa va accostata alla nozione di appartenenza di cui all’art. 614 cod. pen. ed è caratterizzata dalla strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica. Nel caso concreto la persona offesa aveva collocato sul pianerottolo, in zona immediatamente adiacente alla propria abitazione, beni personali il cui utilizzo implica atti propri della sfera privata.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, che ha ampliato la tutela rispetto alla previsione dell’art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen. ed esclude i soli luoghi a libero accesso: il pianerottolo e le aree comuni degli edifici adibiti a civile abitazione non sono tali. Irrilevante resta l’indimostrata e poco credibile circostanza dell’ingresso sempre libero al palazzo, non essendo contestata l’esistenza di un portone principale.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di merito, dopo la declaratoria di improcedibilità del reato di furto pluriaggravato, si è attenuta al minimo edittale del residuo reato di furto in abitazione, pena lirrogazione di una pena illegale in quanto inferiore al minimo. Si richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25939 del 28.02.2013, secondo cui, in caso di continuazione tra reati puniti con sanzioni omogenee, la pena per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per il reato satellite. La pena in concreto irrogata risulta comunque più bassa di quella di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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