Confisca di prevenzione e ricorso del terzo interessato senza procura speciale (Cass. pen. Sez. V n. 148 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la confisca di prevenzione, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100 cod. proc. pen., né può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge n. 1423/1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575/1965: è perciò esclusa la deducibilità del vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, attesa l’autonomia tra i due procedimenti, e la confisca richiede la sussistenza della sproporzione tra disponibilità e redditi denunciati ovvero di indizi idonei a desumere il reimpiego dei proventi illeciti.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del decreto del Tribunale della stessa città, aveva disposto il dissequestro e la restituzione alla terza interessata di un libretto di deposito nominativo, confermando nel resto la confisca di prevenzione di una somma di denaro rinvenuta nell’abitazione dei coniugi.
Avverso il decreto di appello sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione: uno nell’interesse del proposto, l’altro nell’interesse del proposto e della terza interessata. La questione centrale investe la pericolosità sociale del proposto, la utilizzabilità nel procedimento di prevenzione degli elementi tratti da un procedimento penale e la sussistenza dei requisiti della confisca quanto alla provenienza della somma in contanti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto rilevato che il ricorso presentato nell’interesse della terza interessata non è corredato dalla procura speciale. L’atto allegato contiene, infatti, solo la nomina del difensore di fiducia e il conferimento del mandato difensivo, non la richiesta procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen.
Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 47239 del 30.10.2014, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto, avverso il decreto che dispone la confisca di prevenzione, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, non potendo operare il meccanismo di regolarizzazione del difetto di rappresentanza previsto dall’art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Quanto agli altri ricorsi, la Corte li ha ritenuti affidati a motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati. È priva di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi desunti dagli atti di indagine: è pacifico che i giudici della prevenzione possono avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche definiti con assoluzione irrevocabile, purché non ne venga effettuata una rilettura in termini divergenti, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale.
La Corte richiama la regola dell’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, in forza della quale il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale per l’affermazione di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto gli elementi di fatto, puntualmente individuati nel provvedimento impugnato, sono idonei a fondare il giudizio di pericolosità del proposto.
La Corte esclude poi il vizio di motivazione apparente, che ricorre solo quando il ragionamento del giudice sia fittizio e sostanzialmente inesistente. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con conseguente esclusione del vizio di illogicità manifesta. Non può essere dedotta come motivazione mancante la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione o assorbiti. Infine, sul requisito della sproporzione, la Corte ribadisce, richiamando le Sezioni Unite n. 4880 del 26.06.2014, che è sufficiente la sproporzione tra disponibilità e redditi ovvero indizi del reimpiego illecito, spettando alla parte pubblica l’onere della prova e restando riconosciuta al proposto la prova contraria. I ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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