Misure cautelari: attualità del pericolo di reiterazione e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 1697 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La necessaria attualità del pericolo di reiterazione del reato non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Il giudice della cautela non ha l’onere di indicare, motivando, concrete occasioni di possibile recidiva, ma solo di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta. Nella scelta della misura, incombe sul giudice che emette o conferma l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali le altre misure coercitive e interdittive, anche congiuntamente applicate, siano state ritenute inadeguate.
Il Fatto
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato il provvedimento che aveva sostituito la misura carceraria con il divieto di dimora, ripristinando la custodia in carcere nei confronti dell’indagato in relazione al reato di atti persecutori.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, nelle more del processo, avrebbe perso la disponibilità dell’appartamento sito nello stabile ove abitano le persone offese, con conseguente venir meno di ogni occasione di scontro, e che gli incontri con le predette sarebbero stati frutto di occasioni fortuite, non volute.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che l’esistenza di un pericolo di reiterazione del reato deve fondarsi su dati concreti e oggettivi, idonei a rendere l’esigenza cautelare reale ed attuale. Tuttavia, chiarisce il Collegio, l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto.
Ne deriva che il giudice della cautela non è tenuto a indicare, motivando, concrete occasioni di possibile recidiva, ma deve svolgere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta. Questa deve tenere conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto, del contesto socio-ambientale in cui i fatti hanno avuto genesi ed esecuzione e del tempo trascorso rispetto alla loro consumazione, come affermato da Sez. 3, n. 9041 del 15.02.2022.
Su un piano distinto, la Corte richiama il principio per cui, nella scelta della misura e nella valutazione della relativa adeguatezza, incombe sul giudice che emette o conferma — anche in sede di impugnazione — un’ordinanza applicativa della custodia in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali le altre misure coercitive e interdittive, pur se applicate congiuntamente, siano state ritenute inadeguate, secondo Sez. 3, n. 842 del 17.12.2015.
Nel caso esaminato, l’ordinanza impugnata ha ripristinato la misura carceraria evidenziando le plurime trasgressioni alle misure del divieto di dimora e di avvicinamento già applicate e oggetto di aggravamento, la refrattarietà dell’indagato ad ogni forma di contenimento e controllo, anche mediante braccialetto elettronico, tale da rendere inadeguata anche la misura domiciliare, in assenza peraltro di un domicilio idoneo, e un recente arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.
Le censure del ricorrente non si confrontano con tali analitiche argomentazioni e si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento che ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non manifesta illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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