Dichiarazioni predibattimentali dell’irreperibile e obbligo di ricerche anche all’estero (Cass. pen. Sez. 2 n. 14512 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da soggetto divenuto irreperibile postula che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che sia esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione al dibattimento a una libera scelta del dichiarante. Non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., essendo necessarie rigorose e accurate verifiche, se del caso anche in campo internazionale. L’obbligo di effettuare ricerche all’estero va correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato; in assenza di tali elementi, le ricerche avrebbero carattere esplorativo e non sarebbero esigibili secondo canoni di ragionevolezza.
Il Fatto
Con sentenza del 13/10/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela in relazione a un’ipotesi di furto, confermando nel resto la condanna per i reati di rapina e lesioni. La decisione si fondava, in misura determinante, sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, divenuta irreperibile e acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., nonché sulla sua individuazione fotografica.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione degli artt. 159, 512 e 526 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU. In particolare, si lamentava l’insufficienza delle ricerche della persona offesa, che aveva fatto ritorno nel paese di origine, e la fondatezza della condanna su elementi probatori riconducibili esclusivamente a quest’ultima, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, reputando fondato il principio di diritto secondo cui l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini da soggetto irreperibile richiede che il giudice abbia esperito ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità. In tale prospettiva, non basta l’esecuzione delle ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen., occorrendo verifiche rigorose che, se del caso, devono estendersi anche in campo internazionale.
La Corte ha tuttavia precisato che dall’obbligo di esaustività sono escluse tutte quelle verifiche dal contenuto puramente aleatorio. L’eventuale attività di ricerca all’estero va, infatti, correlata all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dalla parte interessata. In mancanza, le indagini avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, non esigibile secondo il principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva ritenuto esaustive le ricerche svolte sul territorio nazionale e inutile ogni attività in Albania. Tale conclusione è stata giudicata insanabilmente contraddittoria con le emergenze processuali, dalle quali risultava che il custode del condominio ove risiedeva la persona offesa aveva riferito agli operanti del ritorno in patria di quest’ultima nell’estate del 2019. Poiché erano note tutte le generalità e gli altri dati identificativi, la Corte ha ritenuto evidentemente possibili ulteriori ed efficaci ricerche, da espletarsi tramite gli ordinari strumenti di cooperazione internazionale con la Repubblica di Albania, senza escludere il ricorso al distinto strumento processuale disciplinato dall’art. 512-bis cod. proc. pen.
Considerato che le dichiarazioni predibattimentali costituivano la base, se non esclusiva, quantomeno determinante dell’accertamento di responsabilità, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, restando assorbite le restanti censure.
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Nota della Redazione
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