Estorsione aggravata da metodo mafioso e interesse ad impugnare il ruolo apicale (Cass. pen. Sez. V n. 1702 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’indagato che ricorra per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame non ha interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a censurare il solo riconoscimento del proprio ruolo apicale nel sodalizio mafioso, perché tale elemento non incide sull’an o sul quomodo della misura né sulla sua durata. Il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per impiego del metodo mafioso costituisce autonoma ratio decidendi: ove non aggredita, la doglianza sull’agevolazione mafiosa resta priva di valenza censoria. L’estremo invasivo della forza intimidatoria è indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto alla soddisfazione di una pretesa legittima, e vale a dimostrare il dolo di estorsione anziché l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per promozione, direzione e organizzazione di associazione di tipo mafioso e per estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., era sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame, riqualificato il fatto estorsivo come tentata estorsione aggravata, aveva rigettato la richiesta e confermato l’ordinanza applicativa emessa dal G.i.p.
Con due motivi il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione degli artt. 629, 393 e 416-bis.1 cod. pen., sostenendo la riconducibilità della condotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’insussistenza dell’aggravante mafiosa; dall’altro, la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e dell’art. 416-bis, comma 2, cod. pen., contestando la gravità indiziaria del ruolo direttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo e ne rileva l’inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto. Secondo il diritto vivente richiamato (Sez. U n. 42 del 13.12.1995; Sez. U n. 9616 del 24.03.1995), l’interesse deve correlarsi agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il gravame sia idoneo a realizzare una situazione pratica più vantaggiosa.
Il tessuto argomentativo del ricorso non chiarisce quale vantaggio, neppure in termini di anticipata decorrenza dei termini di custodia, deriverebbe dall’accoglimento: il ricorrente non articola censure sulla sussistenza del fatto, integrativo tanto della partecipazione quanto della direzione del sodalizio. La Corte richiama il principio per cui non sussiste l’interesse quando il ricorso miri alla sola esclusione del ruolo apicale, elemento privo di riflessi sui presupposti e sulla durata della misura (Sez. II n. 17366 del 21.12.2022).
Nel merito, la tecnica difensiva non risponde ai requisiti dell’impugnazione di legittimità, dovendo limitarsi a lumeggiare violazioni di specifiche norme o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. II n. 27866 del 17.06.2019; Sez. F n. 47748 del 11.08.2014), senza prospettare una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito (Sez. U n. 11 del 22.03.2000).
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Decisivo è il rilievo che la censura non aggredisce la prima e autonoma ratio decidendi relativa all’impiego del metodo mafioso, estrinsecatosi nelle modalità della condotta estorsiva. Il Tribunale del riesame si è attenuto all’insegnamento delle Sez. U n. 29541 del 16.07.2020: ai fini dell’esercizio arbitrario la pretesa deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela e non risultare più ampia. La richiesta dei congiunti non mirava solo alla regolarizzazione lavorativa, ma a imporre all’imprenditore le conseguenze di un’assunzione subita per timore di ritorsioni.
Il riconosciuto impiego del metodo mafioso, con la sua estrema invasività, è dunque indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, sintomatico del dolo di estorsione: il ricorrente non si rappresentava una facoltà legittima, ma compiva un atto contra ius, consapevole di perseguire un profitto che sapeva non spettargli. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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