Seconde case e privata dimora nel furto in abitazione (Cass. pen. Sez. V n. 8377 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora anche l’immobile adibito a seconda casa e abitato dai proprietari soltanto in determinati periodi dell’anno. Non è necessario, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, un rapporto stabile e continuativo della persona con il luogo, essendo sufficiente lo svolgimento non occasionale di atti della vita privata, in un ambiente non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare. La maggiore offensività della condotta non si attenua per la presenza saltuaria degli occupanti, poiché il pericolo di progressione criminosa e di violenza sulle persone presenti non dipende dalla continuità della permanenza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 02.05.2024, confermava la condanna dell’imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato e per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, poi integrato da un motivo aggiunto depositato il 13 gennaio 2025.

Il primo motivo negava che l’immobile, non abitato se non occasionalmente, potesse qualificarsi come privata dimora. Gli altri censuravano il mancato assorbimento della contravvenzione nel reato più grave, la mancata declaratoria di prescrizione, il diniego di misure alternative alla detenzione e la denegata attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. con il giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, evocata dalla stessa difesa, secondo cui rientrano nella privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

La questione era se tale nozione ricomprendesse l’immobile abitato solo in alcuni periodi dell’anno, in quanto destinato a luogo di villeggiatura. La risposta è affermativa: non è necessario un rapporto stabile e ininterrotto con il luogo, ben potendo esso limitarsi ad alcuni periodi dell’anno, come avviene per le seconde case.

La Corte sottolinea che la maggiore offensività della condotta non può attenuarsi per la presenza solo saltuaria dei proprietari: il pericolo di progressione criminosa, fino alla violenza sulle persone presenti, non dipende dalla continuità della permanenza. Il principio è confermato anche con riguardo all’art. 614 cod. pen., richiamando Sez. V n. 37875 del 2019. Nel caso concreto, la casa era evidentemente abitata, come attestato dalla presenza delle biciclette nel cortile.

Il secondo motivo è inammissibile: l’imputato, condannato sin dal primo grado per entrambi i reati, ha denunciato solo in cassazione il mancato assorbimento della contravvenzione. Il terzo motivo è respinto sulla prescrizione: per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina dell’art. 159, secondo comma, cod. pen. previgente alla legge n. 134 del 2021, con sospensione del corso della prescrizione sino alla pronuncia del grado successivo, per non oltre un anno e sei mesi. Il quarto motivo è infondato, poiché la Corte territoriale ha valutato in modo ampio e congruo la prognosi di affidabilità, fondandola sulla violazione delle prescrizioni già imposte. Il quinto è inammissibile per novità della questione in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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