Rapina impropria: immediatezza non richiede contestualità tra sottrazione e violenza (Cass. pen. Sez. II n. 26347 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza, contemplato dall’art. 628, secondo comma, cod. pen., non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. La violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. In tema di esigenze cautelari, il periculum di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricaduta, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma senza che occorra la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
Il Fatto
Il Tribunale, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, aveva applicato all’indagata la misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, ritenendola gravemente indiziata del delitto di rapina impropria e sussistente il concreto e attuale pericolo che commettesse altri delitti con violenza alla persona e contro il patrimonio. In primo grado il G.i.p. aveva invece rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha contestato la qualificazione del fatto come rapina impropria anziché come furto, sostenendo che l’azione violenta era intervenuta quando la sottrazione si era già consumata. Con il secondo ha censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, affrontando separatamente i due motivi. Quanto al primo, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il requisito dell’immediatezza non postula la contestualità tra sottrazione e violenza, ma richiede soltanto che tra le due attività non si interrompa l’unitarietà dell’azione diretta a impedire il recupero della refurtiva o ad assicurare l’impunità. Il riferimento è alle pronunce Sez. 2 n. 30775 del 2023, Sez. 7 n. 34056 del 2018 e Sez. 2 n. 43764 del 2013.
La Corte ha poi verificato il caso concreto. Il Tribunale aveva accertato che l’agente, fuori servizio, aveva inserito il braccio nel finestrino intimando di fermarsi, mentre l’indagata accelerava e partiva con l’autovettura, trascinandolo. L’arco temporale tra la sottrazione dei generi alimentari e l’uso della violenza è stato ritenuto, per il carattere repentino dell’azione, non interruttivo dell’unitarietà della condotta. La rapina impropria, ha precisato il Collegio, presuppone l’avvenuta sottrazione e si configura quando l’agente usa violenza quale mezzo per mantenere un possesso non ancora consolidato o per procurarsi l’impunità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha aderito all’orientamento secondo cui l’attualità del pericolo di reiterazione prescinde dalla ricognizione di concrete e immediate occasioni di ricaduta, richiedendo una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il riferimento è alle pronunce Sez. 3 n. 9041 del 2022, Sez. 2 n. 6593 del 2022, Sez. 5 n. 12869 del 2022, Sez. 5 n. 1154 del 2021, Sez. 2 n. 5054 del 2020 e Sez. 1 n. 14840 del 2020.
Il Tribunale aveva desunto il pericolo di recidiva dalle modalità del fatto, per la capacità lesiva dell’uso dell’autovettura quale strumento di offesa, e dalla personalità dell’indagata, gravata da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio. La motivazione è stata giudicata coerente con le emergenze processuali e priva di illogicità manifesta. Infine, il Collegio ha escluso il difetto di proporzione della misura, ritenendo l’obbligo di presentazione giornaliero adeguato per la sua limitata afflittività rispetto all’entità del fatto, e ha qualificato sul punto il motivo come del tutto generico.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.