Partecipazione ad associazione terroristica internazionale: serve contatto operativo reale (Cass. pen. Sez. V n. 1700 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, l’inserimento di un’organizzazione nelle c.d. black list stilate dagli organismi sovranazionali è elemento valorizzabile solo come spunto investigativo, ma non assume di per sé valore di prova della finalità terroristica, dovendo questa essere desunta dalla disamina del concreto manifestarsi del sodalizio secondo gli indici dell’art. 270-sexies cod. pen. Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la partecipazione ad associazioni internazionali di matrice islamica a adesione “aperta” può essere desunta, in fase cautelare, da propositi di combattere gli infedeli, dalla vocazione al martirio e dall’indottrinamento, ma solo a condizione che esista un contatto operativo reale, anche flebile o indiretto, tra il singolo e l’organizzazione, idoneo a dare a quest’ultima consapevolezza, anche mediata, dell’adesione. La mera adesione ideologica a valori comuni non integra la partecipazione. Il delitto di apologia di cui all’art. 414 cod. pen. è reato di pericolo concreto, ma la condivisione sui social network di materiale jihadista di propaganda è idonea ad accrescere il pericolo di adesione e di emulazione.

Il Fatto

Un indagato era destinatario di custodia cautelare in carcere applicata per i reati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270-bis cod. pen.) e di istigazione aggravata aggravata dall’essere commessa con finalità di terrorismo (art. 414 cod. pen.). Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 27 giugno 2024, aveva confermato la misura, ravvisando la gravità indiziaria in pubblicazioni sui social, nella detenzione di materiale propagandistico e in un contatto con soggetti riconducibili a organizzazioni terroristiche.

L’indagato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione terroristica delle associazioni, l’insufficienza degli indizi di partecipazione e l’assenza di pericolo concreto rispetto alla contestata apologia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza, qualificandoli come “prova allo stato degli atti”, valutata quando la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stata sottoposta al contraddittorio dibattimentale; è questo aspetto dinamico, e non una diversa capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea alla condanna.

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte conferma che l’inserimento di un’organizzazione nelle black list sovranazionali è solo spunto investigativo, ma la natura terroristica si ricava dalla disamina del concreto manifestarsi del sodalizio alla stregua degli indici dell’art. 270-sexies cod. pen. L’ordinanza del riesame aveva correttamente ravvisato ulteriori elementi di riscontro nei plurimi e gravi fatti del 7 ottobre 2023, oggetto di contestata esaltazione e propaganda.

Il secondo motivo è fondato. La Corte rileva che la motivazione del riesame ha ricavato il contatto dell’indagato con l’organizzazione e la consapevolezza dell’adesione da parte del gruppo unicamente dal rapporto con un soggetto riconducibile a una diversa realtà associativa, concretizzatosi in un incontro non collocato temporalmente e nella condivisione dell’amicizia sul social network. Alla luce del principio secondo cui l’inserimento in una struttura locale non implica automaticamente la prova della partecipazione al gruppo madre internazionale, in assenza di un contatto reale e non putativo, la motivazione appare carente nella valutazione della continuità e dei contenuti qualificanti del contatto e nell’esplicazione delle ragioni per cui questo rappresentava un collegamento con l’organizzazione madre.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e manifestamente infondato. La Corte ribadisce che integra apologia la condivisione sui social network di link a materiale jihadista di propaganda, poiché potenzia la diffusione e accresce il pericolo di emulazione e di adesione all’associazione terroristica. Il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, sezione Riesame, limitatamente al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., con dichiarazione di inammissibilità nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 270-sexies c.p.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 270-sexies c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *